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Articolo: LINEE DI INDIRIZZO DELLA SOPRINTENDENZA RELATIVE AGLI INTERVENTI CONNESSI AL BONUS FACCIATE ED AL SUPERECOBONUS 110%


 Lo scorso 20 febbraio la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia insieme a quella della Provincia di Savona e di Imperia ha emesso un documento definito di indirizzo per gli interventi legati al Bonus Facciate ed al Superbonus 110%.
A seguito di chiarimenti richiesti dall’Ordine degli Architetti vi è stata un’ulteriore nota integrativa accompagnata da una circolare del Ministero della Cultura per meglio delineare i vari procedimenti per Beni immobili oggetto di tutela od in aree tutelate.

Sintetizzando quanto riportato nelle prime linee di indirizzo, sono identificati tre ambiti ciascuno dei quali con specifiche caratteristiche e limitazioni:
A) Edifici Vincolati
L’orientamento della Soprintendenza, considerate le caratteristiche degli immobili presenti sul territorio di loro competenza, è tale da non ritenere in linea generale compatibile con la tutela dei beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 (Parte II) la sostituzione indiscriminata degli infissi storici e la realizzazione di interventi di isolamento termico quali ‘cappotti’ o applicazione di intonaci con caratteristiche di isolamento termico negli edifici, di qualunque spessore, composti da materiali non tradizionali o privi di prove o sperimentazioni che ne accertino il comportamento nel tempo;
B) Centri Storici
Relativamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Parte II) ma ricadenti nelle disposizioni della Parte III Del Codice (in particolare art. 136 c. 1 lett. b) e c)) o altrimenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone ‘A’ ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, (di fatto questi ultimi non direttamente sottoposti a tutela ai sensi del Codice), si richiama l’attenzione sull’assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un’articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata. I nuclei storici non sono solo contenitori di monumenti, ma sono essi stessi monumento.
C) Patrimonio Edilizio Diffuso
In zone non sottoposte a tutela gli edifici riconducibili al periodo pre-bellico quali ad esempio: manufatti rurali con valore testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali, possono presentare qualità culturali e paesaggistiche che contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato.

Il documento prosegue con le seguenti osservazioni pratiche oltre che con un richiamo al R.E.C. di Genova.
In linea con tali principi si ritiene che l’adozione nei centri e storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell’efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia pertanto da evitare. Le finiture esterne degli edifici storici, in particolare, sono caratterizzate da spessori limitati e intonaci che seguono l’irregolarità delle superfici, da cornici, marcapiani, aperture e altri elementi aggettanti rispetto al piano che si troverebbero, se affogati in un ‘cappotto’, in sottosquadro, determinando un’alterazione materica percettiva dell’edificio e del contesto paesaggistico.
A conferma di tale orientamento, con riferimento al Comune di Genova, il Regolamento Edilizio prevede all’art 90 comma 2) che “negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le cornici in rilievo che ornano le facciate; le eventuali decorazioni dipinte esistenti devono esser ripristinate o restaurate previo nulla osta dell’Ufficio Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio: Non possono esser rimossi elementi decorativi, dipinti, murali, lapidi stemmi e altro.”

In conclusione la Soprintendenza definisce che:
• L’applicazione di ‘cappotti’ o intonaci con caratteristiche termoisolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela fatta eccezione per gli edifici la cui realizzazione risalga al periodo post-bellico e per casi per i quali potrà essere svolta una verifica puntuale.
• Con riferimento agli interventi relativi ad areali ricadenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone “A” ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e relativamente all’edificato con valore storico e testimoniale collocato in aree non sottoposte a tutela, con spirito collaborativo, si suggerisce alle amministrazioni locali di pervenire alla ricognizione di eventuali regolamenti, che potrebbero essere concordati con la scrivente, al fine di definire le modalità di trattazione delle eventuali istanze.

In sostanza riassumendo è possibile indicare che:
- per gli immobili con vincolo “monumentale” è difficilmente eseguibile un intervento di coibentazione delle facciate ed in casi particolari è comunque necessaria l’autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs 42/2004.
- per gli immobili ricadenti in zona con vincolo paesaggiastico è discriminante l’epoca di costruzione, se ante o post 1945, ed il valore storico documentale del manufatto anche in funzione della sua presenza all’interno di un centro o nucleo storico.
- per gli immobili non aventi valore monumentale, non compresi all’interno di zone vincolate ma ricadenti in zona urbanistica classificata come “A” e risalenti ad epoca pre-bellica, è comunque necessario valutare con gli uffici comunali la compatibilità dell’intervento di coibentazione delle facciate e/o delle coperture.

Da ricordare infine che restano ferme le tutele sul diritto d’autore per gli immobili interessati dal riconoscimento del carattere artistico ai sensi dell’art. 20 della L. n. 633/1941 o da altre disposizioni di tutela contemporanea previste da altri strumenti urbanistici, edilizi e simili.

Arch. Luca Spera



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