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Contratto portieri e lavascale

Contratto portieri immobili

Per il comparto della proprietà immobiliare è in vigore il « Contratto collettivo di lavoro per i  dipendenti da proprietari di fabbricati »[portieri e addetti ai servizi] che non è nuovo perché rinnovato ma è nuovo perché mutato nell'impostazione e nella sostanza. 

Nel nuovo contratto è stato considerato un aumento [sul salario e su tutte le indennità] del 6,5% e una riduzione, dell'orario di lavoro [ per i portieri con alloggio] da 59 ore settimanali a 48, mentre per i portieri senza alloggio l'orario passa da 47 ore a 45. 

Per i 50mila lavoratori del settore il rinnovo contrattuale porta novita’ anche sul piano delle figure professionali.
Per esempio vengono « introdotti » il portiere addetto alla vigilanza con mezzi telematici e informatici [controllo sicurezza, impianto riscaldamento, distribuzione gas], l'addetto alla vigilanza in immobili a uso commerciale; e nuove funzioni per le portinerie tradizionali, quali l'assistenza agli ascensori [escluso il servizio di certificazione e controllo] e il ricevimento della posta raccomandata e speciale. Nel nuovo contratto è contemplata la reperibilità, nonché il job sharing ovvero la possibilità di occupare un posto di lavoro in due persone.
 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
A/1 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio

A/2 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio

A/3 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio

A/4 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio

A/5 Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio)

A/6 Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con sistemi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.) di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali queli dotati di almeno 6 schermi video

A/7 Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistema di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video

A/8 Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito scritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare 

A/9 Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare 

B/1 Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza

B/2 Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza 

B/3 Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali 

B/4 Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti 

B/5 Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia 

C/1 Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obbiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C/2 e/o C/3 

C/2 Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate 
C/3 Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto 

C/4 Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici pubblici e/o privati

D Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, addetti alla vigilanza oppure a mansioni assistenziali o ausiliarie

D/1 Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare ed operanti contestualmente con questi servizi di portineria, esclusivamente nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevole dimensioni. 

D/2 Operatori a mezzo strumenti informatici. Trattasi di lavoratori dotati di personal computer e collegamento internet, che, su incarico condominiale, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto del condominio.

D/3 Assistenti condominiali. Trattasi di lavoratori che su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini di una amministrazione o di un consorzio di amministrazioni condominiali, con la necessaria specifica capacità professionale 

 
Il servizio di pulizia nel condominio

Legge 25 gennaio 1994 n. 82
Gli adempimenti richiesti dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994
La Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994 n.27 ha pubblicato la legge n. 82/1994 sulla "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione " disponendo che le imprese che svolgono tali servizi devono essere iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934 n. 2011 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443)1985.
 
 
 
Il Ministro dell’industria dovrà provvedere a definire:
a) - le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) - i requisiti di capacita’ economico - finanziaria, tecnica e organizzativa delle imprese che svolgono tali attività che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) - la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) - le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affari al netto dell’Iva ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi previsti.
 
Le sanzioni
L’art. 6, comma quarto, prevede espresse sanzioni a carico, per quanto ci occupa dell’amministratore del condominio (" a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscntte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni."). Aggiunge poi che i contratti stipulati con imprese non iscritte o cancellate o la cui iscrizione sia stata sospesa, siano nulli.
 
I requisiti di onorabilità
La legge prevede poi - art. 2 - ai fini dell’iscrizione alcuni requisiti che devono essere posseduti dal titolare e dal direttore, in capo poi a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, agli accomandatari se in accomandita e agli amministratori nel caso di società o di cooperative. Infatti l’iscrizione e’ accordata qualora nei confronti delle persone di cui sopra:
a) - non sia pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia’ stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 
c) - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57,31 maggio 1%5 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 46, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’articolo 413-bis del codice penale;
d) - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’Art.413 bis del cod. Pen.;
e) - non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. Parimenti il Ministro dell’industria dovrà, con decreto, disciplinare i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese.
 
Il regime transitorio
L’art. 7 prevede poi che le imprese di pulizia che svolgono le attivita’ di cui sopra alla data del 18 febbraio 1994 possono continuare ad esercitarle, purche’ presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui sopra, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto previsto dimostrando di avere effettuato le attivita’ in parola prima della data della sua entrata in vigore.
A questo punto sembra delinearsi l’ennesima responsabilita’ dell’amministratore, che ha in corso un contratto d’opera : il che lo induce a risolvere immediatamente il contratto ovvero ad invitare la controparte ad adempiere a quanto prescritto dalla legge. Ma dovra’ altresi’ pretendere la certificazione idonea, al fine di accertare se la stessa ha provveduto ad espletare quanto previsto dalla legge. Non dimentichiamo che anche nel corso del rapporto l’indagine va comunque espletata: la cancellazione o la sospensione impone la nullita’ del contratto e la sanzione pecuniaria a carico dell’amministratore di condominio.
Ci troviamo quindi di fronte ad una norma imperativa, che si sovrappone a qualsiasi contratto d’opera, che diventa inefficace e portatrice di grane per le parti.

Tenuta libri obbligatori per la normativa sul lavoro dipendente
Le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 per le sanzioni in caso di mancata istituzione e/o esibizione dei libri matricola e paga, richiedono un’analisi degli obblighi previsti dalla legge a carico dei datori di lavoro. Con le istruzioni operative del 16 dicembre 2004, l’Inail interviene in modo preciso e riassuntivo nella materia dei libri paga e matricola, delineando gli obblighi e i destinatari degli obblighi. 
 
 
Gli obbligati alla tenuta dei libri regolamentari 
Tutti i datori di lavoro, committenti e assicuranti sono tenuti all’istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri regolamentari di matricola e pagaoltre al registro infortuni. È opportuno delimitare i confini giuridici di coloro che sono tenuti alla tenuta dei libri in questione. 
Datori di lavoro. L’articolo 9 Dpr 1124/1965 stabilisce che i datori di lavoro soggetti alla normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono le persone e enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’articolo 1 dello stesso decreto, occupano persone indicate nell’articolo 4 Tu. A proposito, la Corte costituzionale, con sentenza numero 98 del 2 marzo 1990, ha dichiarato l’illegittimità del suddetto articolo 9 nella parte in cui non comprende tra i datori di lavoro soggetti all’assicurazione “coloro che occupano persone (tra quelle indicate nell’articolo 4) in attività previste dall’articolo 1 dello stesso decreto, anche se esercitate da altri”: si tratta del cosiddetto assistente contrario, vale a dire di colui che è dipendente e tecnico incaricato dalla impresa appaltatrice. 
In materia di assicurazione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il concetto di datore di lavoro è sicuramente più ampio di quello di imprenditore previsto dal codice civile. Ai fini dell’assicurazione infortuni non è richiesto l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi, visto che è tenuto agli obblighi contributivi anche colui che non è imprenditore.
Committenti. A partire dal 16 marzo 2000, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49 (comma 2, lettera a) del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917, e modificazioni e integrazioni successive (l’attuale articolo 34 legge 21 novembre 2000 n. 342), qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Tu o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (si veda l’articolo 5 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, numero 38).

Associanti. Con la sentenza 332 del 2-15 luglio 1992 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 31 del 22 luglio 1992, serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 4 Tu approvato con Dpr 30 giugno 1965 n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui non prevede, fra le persone assicurate, gli associati in partecipazione che prestino opera manuale o non manuale alle condizioni di cui al numero 2 dello stesso articolo 4. Per effetto di questa decisione, l'associato in partecipazione che svolge attività lavorativa manuale o di sovrintendenza deve considerarsi soggetto all'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Anche l’associante è soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa. Il regime contributivo è quello ordinario con conseguente calcolo del premio in relazione alla retribuzione cosiddetta di ragguaglio prevista dall’articolo 30, 4° comma del Tu (sull’argomento si veda circolare 28/74 del 7 maggio 1993).
Per quanto concerne l’associato d’opera di un imprenditore artigiano, l’Inail (si veda il notiziario Inail del 26 gennaio 1994, n. 55) ha precisato che a questo tipo di associato si deve applicare la stessa disciplina contributiva prevista per i soci collaboratori artigiani (cioè i premi unitari).
 
 
 
Gli esonerati 
L’elenco dei soggetti esonerati dalla tenuta dei libri regolamentari si deve considerare tassativa. Si tratta di:
- datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgono la loro attività da soli, cioè senza occupare lavoratori dipendenti o collaboratori familiari. A questo proposito, si sottolinea che l'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all’articolo 20 e seguenti del Testo unico approvato con Dpr del 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all’articolo 4, numero 3, dello stesso decreto presidenziale (si veda l’articolo 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840), rimane comunque l’obbligo di tenuta e conservazione del registro infortuni;
- soci e i familiari coadiuvanti di impresa artigiana sempre a condizione che l’azienda artigiana non occupi dipendenti. La circolare 70 del 22 luglio 1997 dell'Inail stabiliva che nel quadro delle iniziative mirate alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti era stata esaminata la possibilità, per le aziende artigiane che non occupano personale dipendente, di estendere l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola, già previsto per il solo titolare, anche ai soci e familiari del datore di lavoro;
- i soggetti che si avvalgono dell’elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, nel rispetto delle condizioni a tal fine specificatamente previste (si veda l’articolo 3 del Dpr che ha abrogato l’articolo 22 del Dpr 1124/1965; circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33/03 del 20 ottobre 2003);
- le imprese italiane per i lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all’estero (si veda la circolare del ministero del Lavoro 5306 del 16 novembre 1991);
- le pubbliche amministrazioni che provvedono alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga.

Il libro matricola e il libro paga 
Secondo l’articolo 20 Tu, i datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali devono tenere:
- un libro di matricola in cui siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 4 Tu. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d’opera, il numero d’ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
- un libro di paga che, per ogni dipendente, deve indicare cognome, nome e numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno (con l’indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario); la retribuzione che gli viene effettivamente corrisposta in danaro e la retribuzione corrisposta sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente con meno di diciotto anni, oltre la retribuzione effettiva corrisposta, deve essere indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate che non fanno gli apprendisti, di età superiore ai diciotto anni, occupate nella stessa lavorazione a cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età
 
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Si sottolinea che i datori di lavoro, quando effettuano le registrazioni sui libri di paga come previsto dall’articolo 20 Tu, sono tenuti a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni che implicano il rischio della silicosi e dell’asbestosi, secondo l’assegnazione ai reparti delle lavorazioni (si veda l’articolo 156 Tu).
Tra gli altri soggetti da iscrivere a libro paga e matricola ci sono il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano opera manuale alle sue dipendenze con o senza retribuzione. Anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto (comunque denominata, costituita o esercitata) devono iscrivere a libro paga coloro che prestano opera manuale o non manuale purché sovraintendano il lavoro di altri (si vedano gli articoli 23 e 30 Tu). Se a questi soggetti non è corrisposta retribuzione e non è concordata una retribuzione convenzionale, si procede come stabilito dall’articolo 30 Tu.

I lavoratori parasubordinati 
Anche per i lavoratori parasubordinati sussiste l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola: anzi, è stata riconosciuta la possibilità di tenere per i questi lavoratori libri matricola e paga distinti (si veda la nota del ministero del lavoro nota del 2 gennaio 2001).
L’Inail sottolinea inoltre che - a prescindere dal sistema di tenuta utilizzato e dal fatto che si adottino libri unici o separati da quelli degli altri dipendenti - le registrazioni relative ai collaboratori coordinati e continuativi devono contenere i dati anagrafici e fiscali del collaboratore e le informazioni relative al contratto (data e compenso pattuito). A proposito, si deve tener presente che, per quanto concerne il libro paga, le registrazioni devono contenere il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali di spettanza che sono state applicate.
Nel caso di tenuta unificata dei libri di matricola e paga per tutti i lavoratori (subordinati e parasubordinati), a richiesta degli organi di vigilanza ispettiva dovrà essere possibile riepilogare, distintamente e in ordine cronologico, le assunzioni dei lavoratori subordinati e gli incarichi di collaborazione affidati ai parasubordinati. Queste disposizioni si applicano integralmente ai lavoratori a progetto e occasionali previsti dal decreto legislativo 276/2003 (riforma Biagi).

Unicità del libro di matricola 
L’Inail ha precisato che il libro matricola deve essere unico in ogni azienda, anche quando l’azienda è titolare di più posizioni assicurative territoriali e svolge la sua attività in più luoghi di lavoro, ciascuno identificato dall’istituzione di una specifica p.a.t.
L’Inps sottolinea che al riguardo, l'istituto comunica che l’azienda interessata deve istituire e tenere nei vari cantieri (fissi o mobili che siano) stralci (opportunamente aggiornati) del libro di matricola che possono essere costituiti anche da fotocopie tratte dal libro matricola, autenticate come conformi all’originale dallo stesso datore di lavoro.
Per quanto riguarda i libri matricola non ufficiali, l’Inail comunica che per esigenze aziendali, è consentito istituire e tenere sui luoghi di lavoro dei libri matricola settoriali o di filiale, da considerare comunque non ufficiali e quindi da non vidimare. Questi libri non ufficiali, secondo l'istituto, potranno anche riportare, una numerazione matricolare supplementare riferita alla filiale, eventualmente da indicare in aggiunta al numero di matricola del dipendente (ad esempio, matricola numero 1111/13) ad esclusivo uso dell’azienda e dei funzionari addetti alla vigilanza locale.
 
 
La soluzione adottata dall'Inail soddisfa sicuramente le istanze di praticità e più snella gestione dei flussi di personale nelle varie unità produttive.

Libro di paga in rapporto alla singolo pa.t. 
L’Inail chiarisce che il libro paga deve essere istituito con riferimento a ciascuna p.a.t. aziendale, anche nel caso in cui la ditta svolge la sua attività in più luoghi di lavoro, territorialmente distinti, ognuno identificato dall’emissione di una specifica p.a.t.: in queste ipotesi, il libro paga relativo a ciascuna località lavori deve essere tenuto sul relativo cantiere (fisso o mobile che sia), assolvendo così validamente all’obbligo di legge .
Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di lavoro (agenzie per il lavoro), l'istituto pone a carico delle agenzie di lavoro l’obbligo della tenuta dei documenti di lavoro, e, quindi, anche dei regolamentari libri di matricola e di paga. La cosa, del resto, è pacifica, visto che i lavoratori vengono assunti dalle agenzie, che poi li inviano a lavorare presso le imprese utilizzatrici a mezzo di appositi contratti: in buona sostanza, si ribadisce che il rapporto di lavoro sorge unicamente tra lavoratore inviato e agenzia di somministrazione.

Le novità della Finanziaria 2007 
I commi 1177 e 1178 della Finanziaria hanno modificato l’apparato sanzionatorio della materia. Il comma 1177 stabilisce che "gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178" .

L’articolo 1178, invece, stabilisce che "l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del Tu delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da 4mila euro a 12mila euro nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124" . 
Il panorama sanzionatorio delineato dalla Finanziaria 2007, oltre a risultare estremamente repressivo, presenta diversi dubbi interpretativi nel suo aspetto applicativo. Facciamo un esempio per comprendere la norma.
●Una società in nome collettivo con tre soci , entrambi rappresentanti legali e con uguali poteri 
●la società ha tre sedi, una principale e due operative, ed in tutte le sedi c’è personale assicurato
●la società tiene un libro paga ed un libro matricola solo presso la sede principale
●in base alla nuova normativa sembra sussistere l’obbligo di tenuta presso ogni luogo di lavoro, per cui la società avrebbe commessa la violazione prevista.
●Dal 1° gennaio 2007 non è più prevista la cosiddetta “diffida a regolarizzare”: 25 euro (sanzione al minimo) x 2 (libri non istituiti) x 2 sedi= la sanzione totaleè 100 euro.
●Dal 1° gennaio 2007, è prevista una sanzione di 4mila euro (come sanzione ridotta) x 2 (libri non istituiti) x 2 (sedi interessate) = 16mila (sanzione per ciascun socio) x 3 = 48mila (sanzione totale visto che ci sono tre soci con rappresentanza legale ed uguali poteri). La disciplina, ratio e contenuto.
 
 
 L’obiettivo del legislatore è quello di porre in essere un efficace deterrente al ricorso al lavoro irregolare ed in particolare “al lavoro nero”, attraverso un duplice intervento:a) determinazione rigorosa dell’obbligo di tenuta in azienda dei libri paga e matricolab) inasprimento punitivo nella quantificazione della sanzione amministrativa 
Per quanto riguarda l'omessa istituzione dei libri di matricola e di paga, l’ipotesi si realizza quando un datore di lavoro, indipendentemente dall’assunzione o meno di un lavoratore per il tramite della sezione circoscrizionale competente, in violazione degli articoli 20 e 21 del Testo unico (Dpr 1124/1965) non predispone i libri. Si tratta di una fattispecie omissiva che si realizza se i libri non vengono istituiti nel momento in cui sorge l’obbligo (assunzione di personale dipendente o inizio di attività di altri soggetti assicurati). È possibile tuttavia un ravvedimento spontaneo prima di un eventuale accertamento? Sorge il dubbio se l’irregolarità nella tenuta dei libri obbligatori sia da equiparare alla omessa istituzione: in particolare, la mancata iscrizione di un dipendente regolarmente assunto può integrare gli estremi di una omessa istituzione? Si tratta di vedere se la fattispecie riguarda solo il momento iniziale dell’istituzione o se si rinnova ad ogni singolo obbligo di iscrizione.
L’omessa esibizione dei libri di matricola e paga non è fattispecie di facile individuazione. Cosa si intende per omessa esibizione? 
Possiamo individuare diverse ipotesi:
a) rifiuto di esibizione di libri istituiti,
b) non esibizione di libri presso sedi secondarie, avendo l’azienda soltanto libri ufficiali presso la sede centrale (si tratterebbe della mancata esibizione di libri non ufficiali),
c) non esibizione incolpevole di libri presso la sede aziendale, mancando la persona addetta alla tenuta degli stessi;
d) non esibizione incolpevole dei libri perché depositati presso il consulente. In questo caso, la mancata attestazione di conformità del consulente rispetto alle copie depositate in azienda potrebbe integrare gli estremi della omessa esibizione?
e) la mancata attestazione di conformità delle copie dei libri (per le sedi secondarie) rispetto agli originali potrebbe, pure, integrare gli estremi della omessa esibizione?
f) la non corrispondenza (soprattutto per il libro matricola) tra gli originali e le copie, presso le sedi secondarie, può integrare una mancata esibizione?

I dubbi 
Quando si realizza la violazione della omessa esibizione? In quale momento temporale? Forse nella mancata esibizione immediata davanti ad una richiesta degli accertatori? Molto spesso, nella prassi ci sino accertamenti che durano per diverso tempo (talora qualche mese). In questi casi, quando si realizza la violazione prevista dalla norma?In effetti, il legislatore sembra trascurare la problematica, dilatando in modo eccessivo i poteri degli accertatori. L’atteggiamento repressivo della nuova normativa, pur essendo apprezzabile rispetto a quelle situazioni di palese irregolarità, rischia di creare notevoli zone oscure anche per quelle aziende che non fanno ricorso al lavoro nero e regolarmente assolvono agli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali. In questo senso, appare ingiustificata la parificazione della fattispecie della mancata istituzione dei libri obbligatori alla mancata esibizione degli stessi, visto che non ci sono dubbi sul fatto che la seconda fattispecie è assolutamente meno grave, laddove si accerta che i libri menzionati sono stati regolarmente predisposti dal datore di lavoro. In buona sostanza,
 
c’è il rischio di sanzionare allo stesso modo colui che utilizza il lavoro nero e colui che, al contrario, denuncia tutti i dipendenti ma, per questioni puramente formali (ad esempio, adozione di un solo libro matricola nella sede principale dell’azienda, senza che ve ne sia una copia anche nelle sedi secondarie) commette una violazione che non ha contenuto sostanziale, dato che il suo comportamento non è lesivo degli interessi della collettività.
Decorrenza della nuova disciplina.Vale il principio di non retroattività, per cui la nuova normativa varrà per quei fatti che siano stati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge. 
Più precisamente, le sanzioni previste dal comma 1178 si applicheranno:
-all’ipotesi di omessa istituzione dei libri di matricola e paga che si verificano gennaio 2007; 
-all’ipotesi di omessa esibizione dei libri matricola e paga che si verificano dal 1° gennaio 2007. 
La regola va modulata in base a situazioni in cui l’illecito non è a commissione istantanea ma permanente: in questo caso andrà applicata la sanzione più grave, che è senza dubbio quella prevista dalla Finanziaria 2007. L’ultima questione: quando è possibile individuare l’illecito permanente nelle fattispecie in esame? Non pare possano esservi difficoltà a riconoscere che la mancata istituzione dei libri paga e matricola ad esempio nel 2005 (insorgenza obbligo) che si è protratta nel 2007 è da qualificarsi come illecito permanente, atteso che gli effetti dell’omissione sono costanti e continuati nel tempo. La fattispecie di omessa esibizione dei libri obbligatori sembra rientrare nella categoria degli illeciti a commissione istantanea, per cui non dovrebbero sorgere dubbi in merito alla individuazione alla norma da applicare .




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