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Collegamenti (link) interni ed esterni
ALAC GESTIONALE CONDOMINI

file/documenti
Codice deontologico
Identificazione della professione
Organi
Requisiti per l'iscrizione/partecipazione
Statuto trascritto e aggiornato dopo modifiche del 05.03.2013
Statuto
Statuto_modifica del 14.02.1990
Caratteristiche dell'attestazione
Graduazioni
Statuto_modifica del 05.03.2013
PGU - Regolamento di Gestione Uniforme
Locandina secondo corso amministratore
Brochure
Invito e programma
Pieghevole ALAC marzo 2015
Pieghevole ALAC maggio 2015
Brochure
Brochure seminario ALAC FOGGIA
Relazione dott. A.Tolomelli
Relazione avv. Dozza
Programma
Brochure
Scheda di partecipazione
Relazione Tolomelli
Relazione avv. Soggia
Foto Convegno 26 marzo 2015
Amministratori a confronto
Pieghevole corso di aggiornamento
Programma del corso
Brochure
Programma
Brochure
Scheda pre-iscrizione
Corso amministratori ALAC
Corso amministratori ALAC
Brochure
Scheda pre-iscrizione
Manifesto convegno
brochure corso
ALAC CATANZARO_corso amministratore
ALAC NAPOLI brochure
Brochure
Programma
ALAC NAPOLI brochure convegno
Scheda di adesione
Brochure
Brochure marzo 2016
Scheda iscrizione marzo 2016
Brochure maggio 2016
Scheda iscrizione maggio 2016
Brochure
Programma
Scheda partecipazione
Programma
Comunicato stampa
Foto
Brochure e scheda iscrizione
Invito convegno
Calendario
Modulo pre-iscrizione
Calendario
Calendario lezioni
Bruchure
Brochure 22.10.2016
Programma 22.10.2016
Scheda partecipazione 22.10.2016
Brochure 19.11.2016
Programma 19.11.2016
Scheda partecipazione 19.11.2016
Brochure con scheda di adesione
181_Brochure Alac Napoli 17.12.2016.pdf
99_7 Seminario ALAC 07.02.2017.pdf
_Condominio nel Codice Civile (ed. 2013).pdf
_Amministratore e Procedure Giudiziarie.pdf
_Vivere è conoscere.pdf
104_PGU testo completo.pdf
105_PGU testo completo.pdf
Brochure marzo/aprile
Brochure maggio/giugno
Brochure Foggia
Brochure_convegno interprofessionale
Brochure ALAC CAMPANIA
Modulo preiscrizione
194_Convegno Bologna 18 novembre.pdf
ALAC CATANZARO Brochure corsi
Brochure seminario Alac Foggia
Modulo pre-iscrizione 60° corso
Modulo pre-iscrizione 60° corso
197_Convegno ALAC Bari.pdf
Locandina
Invito
invito
62° corso_modulo preiscrizione NON VINCOLANTE
Locandina
Scheda adesione
Brochure Alac Caserta
Brochure ALAC BARI
Scheda pre-iscrizione (NON VINCOLANTE) 63° corso
Scheda pre-iscrizione (NON VINCOLANTE) 63° corso
Scheda pre-iscrizione (NON VINCOLANTE) 63° corso
Scheda pre-iscrizione (NON VINCOLANTE) 63° corso
204_15° seminario ALAC Foggia.pdf
Brochure Alac caserta
ALAC CASERTA LOCANDINA EVENTO 03 GIUGNO 2020
Alac Foggia brochure 16° seminario online
Scheda pre-iscrizione (NON VINCOLANTE) 64° corso
Scheda pre-iscrizione (NON VINCOLANTE) 64° corso
Locandina evento
Locandina Alac Caserta
Alac Caserta locandina 11 novembre
articolo
articolo Perché le assemblee devono essere convocate
Brochure informativa
modulo iscrizione
modulo iscrizione
modulo iscrizione
modulo iscrizione
Alac Caserta locandina per iscrizione
Modulo iscrizione
Modulo iscrizione
Modulo iscirzione
modulo iscrizione
231_articolo GATTO Il sole Nullità nomina.pdf
Decreto Cingolani
ENEA Vademecum
ENEA Decalogo
modulo iscrizione
modulo iscrizione
Brochure seminario Alac Foggia
Brochure
Modulo iscrizione 2025
Alac Caserta_locandina
Locandina
240_Comunicazione Genova Apertura sede Ercolano.pdf
Locandina
Alac Caserta_Locandina_09 maggio 2024
Alac Bari_Locandina_31 maggio
Alac Caserta_locandina 30 maggio 2024
247_Brochure Alac Foggia_lezione aggiornamento.pdf
modulo iscrizione
pdf editabile
modulo iscrizione
pdf editabile
modulo iscrizione
modulo iscrizione
Brochure Foggia
Locandina
Energia e Condominio
Brochure
modulo iscrizione
pdf editabile
modulo iscrizione
pdf editabile
Assicurazione_convenzione_Alac
Brochure convegno Alac Bari
Brochure Alac Foggia 10.05.2025
Brochure Alac Casera 08.05.2025
Caserta_brochure 29 maggio
Rivista_06.2025

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 Manifesto di Genova Casa Nostra
 
La storia della casa, dal dopoguerra ad oggi, ha attraversato molte vicissitudini ma mai, come oggi, pare sia arrivata a livelli così bassi e, soprattutto, senza la possibilità di un cambiamento di tendenza; se è vero, infatti, che la casa è sempre stata il bersaglio del fisco, in quanto “non si possa nascondere”, e che è stata, in altri tempi, sacrificata a favore della grande industria, affinché gli operai comprassero le auto Fiat anziché pagare l'affitto,  si è sempre assistito ad un aumento di valore del bene immobile, a volte minimo, a volte più consistente ma, in ogni caso, fino al 2012, non si sono avvertite scosse in controtendenza, tanto che la casa ha sempre rappresentato il simbolo del risparmio. Oggi non è più così, specialmente in certi quartieri il valore degli immobili è crollato in maniera disastrosa; quali sono i motivi e quali potranno essere i rimedi?
 
            Le vicissitudini della casa iniziano nel dopoguerra, quando il blocco dei fitti non permetteva di liberare l'immobile se non per necessità; successivamente,  c'è stato l'equo canone, che non consentiva un'adeguata redditività ma, comunque, a quei tempi, si diceva “la casa non mangia” in quanto, anche se poco redditizio, l'immobile costituiva  il bene rifugio per eccellenza, a “capitale garantito” e privo di  costi.
 
            Fu dal 1992, con i patti in deroga e con l'I.S.I (imposta straordinaria sugli immobili) che la casa è diventata la gallina dalle uova d'oro per le finanze pubbliche; lo Stato Sociale che aveva introdotto l'equo canone, per consentire la casa a tutti a prezzo ragionevole, stava per essere sostituito dallo Stato Fiscale; così lo Stato si ritrova con una nuova consapevolezza: perché lasciare i soldi agli inquilini? Non è meglio liberalizzare gli affitti ed intascare più tasse in modo da gestire, così, i soldi che dovrebbero andare ai meno abbienti e, magari, inverstirli in attività clientelari? La casa, da bene rifugio, diventa bersaglio fiscale, ma la liberalizzazione degli affitti aveva determinato, almeno, un aumento dei valori venali dei beni che, rimaste quasi invariate le rendite catastali, poteva considerarsi, in ogni caso, un buon investimento, per lo meno fino al 2012.
 
            L'anno 2012 è stato l'epilogo drammatico dell'imperativo morale  che pareva, prima di allora, innocente del “ce lo chiede l'Europa”; ebbene, quella stessa Europa che, ancora, consente alle grandi multinazionali di vendere in Italia senza sborsare nulla o quasi di imposte, ci accusava di avere fatto le cicale e, pertanto, ci chiedeva di rendere il conto.
La casa viene tassata con l'IMU (anche la prima casa) ma la tragedia dei sub-prime ci porta a svegliarci dal sogno che ci ha portato a credere che gli immobili valessero così tanto; le banche non fanno più credito, falliscono le imprese, i proprietari non riescono a pagare le spese di amministrazione ed i lavori si bloccano, così va in crisi il settore edile, l'unica industria che a Genova aveva un qualche significato.
I quartieri si sono degradati, non più centri di incontro sociale e di sviluppo commerciale ma capitali del gioco d'azzardo, centri sociali dell'alcol libero e tutto nella più completa indifferenza delle istituzioni.
 
            Una cosa è stata chiara dal 2012 in poi;  il potere economico mondiale e la finanza internazionale ci hanno reso sudditi; i nostri governi sono dei vicerè dei poteri economici; il ceto medio sta diventando povero perché la ricchezza si concentra nei grandi “hub” della finanza.
 
            Se prima la proprietà della casa significava ricchezza, costituiva il massimo emblema del risparmio, oggi rappresenta un peso del quale disfarsi al più presto, senza rimetterci troppo; oggi la casa è un bene da rottamare prima che perda ancora valore; se prima la proprietà faceva del cittadino il  padrone del suo quartiere, della sua città e della sua nazione, ora, uno Stato senza governanti fa del proprietario un suddito della finanza mondiale e la sua casa è sottoposta alle stesse fluttuazioni perverse degli investimenti errati operati chissà dove.
 
Il bene immobile, oggi, presenta tutti i rischi del bene mobile e nessuno dei suoi pregi.
 
Questa associazione vuole fare tornare i proprietari di casa padroni dei loro quartieri, della loro città e della loro nazione.  
Questa è un'associazione che deve nascere dalla base, un'associazione apartitica che ha, come sua centralità, la proprietà della casa quale simbolo di risparmio, di realizzazione dell'uomo e della sua famiglia, per una migliore qualità della vita, per un futuro migliore per i figli.
 
Ogni condominio, ogni strada, ogni quartiere della nostra città, si deve unire per costituire  un'associazione di proprietari che riaccenda una nuova speranza; usciamo di casa e riprendiamoci quello che è nostro!
 
 
Siamo cittadini, non sudditi, siamo proprietari di casa e siamo proprietari della nazione, riprendiamoci l'Italia, riprendiamoci Genova!


Identificazione della professione


Organi




Requisiti per partecipazione


La Struttura della A.L.A.C.

Assemblea Nazionale del 07/06/2018

PRESIDENTE NAZIONALE
avv. Paolo Gatto (Genova)

Vice PRESIDENTE NAZIONALE

arch. Laura Coglitore (Roma)
dott. Mauro Simone (Bari) 

SEGRETARIO NAZIONALE
dott. Enzo Rocco (Napoli) 

REVISORE CONTI 
dott. Marco Spera

PROBIVIRI
dott. Virgilio Cimaschi
avv. Renzo Guerrini
Laura Licciardello
avv. Alfredo Nani

CONSIGLIO DISCIPLINARE E DI CONTROLLO NAZIONALE 
avv. Cesare Ghigo
Paolo Pisana
arch. Luca Spera 

CONSIGLIO NAZIONALE
APPIANO Mario
BERTANI Stefano
BOITANO Giorgio
COGLITORE Laura
DA SILVA Fanny
DE BRUYN Andrea
DE LUCA Massimiliano
GAGGERO Lorenza
GALANTI Vittorio
GATTO Paolo
GHIGO Cesare
LADISA Gian Paolo
LAPORINI Claudio
LORENZINI Giampiero
MELONE Michele
MORETTI Claudio
NATALE Davide
OLIVIERI Pio Giuseppe
ORLANDO Valerio
PERULLO Roberta
PIGA Luca
PISANA Paolo
ROCCO Enzo
SIMONE Dino
SIMONE Giuseppe
SIMONE Mauro
SPERA Luca
SPERA Marco
TETA Graziano
TURCO Edoardo
VARGIU Giovanni
 



Caratteristiche attestazione


Sedi Nazionali
Presidenza Nazionale: 16128 Genova, salita Salvatore Viale, 1/13 (3° piano)
  Tel. 010 561113   [mart. 15-18]
  info@alac.it







Segreteria Nazionale: 00187 Roma, Via Tripoli n.152
  Tel. 06 86201168
  Fax. 06 86201662












Software ALAC Gestionale Condomini
 L'associazione ALAC, nel suo costante rinnovamento, al fine di fornire ai propri associati sempre maggiori servizi utili alla professione, propone il suo nuovo software di gestioni immobiliari in cloud.
Il gestionale è rivolto ai neofiti o coloro a cui serve uno strumento semplice ma completo per la gestione della contabilità condominiale.
Per l'utilizzo del software basta una connessione ad internet. Non vi sarà più nessun problema - per sempre - di compatibilità con i diversi sitemi operativi (mac, windows, android, ...)
Il nostro compito sarà quello di ascoltare i suggerimenti dei suoi fruitori e di aggiornare il programma continuamente affinchè sia sempre aderente alle necessità di chi lavora in prima linea.
Buon lavoro!!!


Sedi periferiche A.L.A.C.

CITTA' e-mail INDIRIZZO C.A.P. N° TELEFONICO

ANCONA (Castelfidardo)

mail Via della Battaglia 29 60022 071 / 7135677 - 346 / 3585827
AOSTA
  Piazza Chanoux 25 11100 0165/31888
AVELLINO   Via Michele Pironti 1/b 83100 0825/21675
BAGNO DI ROMAGNA   Via Fossatone di Sotto 124   0547/360111
BARI   Via Napoli 17 70122 080/5241420
BENEVENTO Via Mellusi 82 bis 82100 0824/53275
BOLOGNA  mail Strada Maggiore 23   051/6487644
CAGLIARI   Piazza Giovanni XXIII 62 09132 070/492235
CASERTA   Via Massimi 56 81100 0823/442511
CASERTA (Casagiove)   Via Arcivescovo Pontillo  75 81022 0823/495139
CATANZARO Lido   Via Lorenzo Anania 34 88063 0961/32195
CHIAVARI   C.so Garibaldi 15/5 16043 Tel.0185/325486
Fax.0185/592319
CIVITANOVA MARCHE   Via Garibaldi 38 62012 0733/774068
CREMONA   Via dei Mille 1 26100 0372/22373
FIRENZE   Via Ponte alle Mosse 167 50132 055/3228417
FOGGIA   Via Piave 41 71100 0881/724188
GENOVA   Salita Salvatore Viale, 1/13 16128 010/561113
MASCALUSCIA - CATANIA   V.le S. Francesco 95030 095/7273463
MATERA   P.zza degli OLMI 16 75100 0835/381266
MILANO Via De Amicis 61 20122 tel: 0289404915
fax. 0289420395
MILANO 
( Pessano con Bornago)
Via Roma 53  
tel. 02 95745373 
fax. 02 95744992
NAPOLI   Traversa Via Nuova Marina 8 80143 081/8491927
NAPOLI S.Giorgio a Cremano   C.soUmberto 1/91 80046 081/275446
NAPOLI CASORIA   Via Cavour 24 80026 081/7386127
NAPOLI ERCOLANO   Via D'anunzio 29 80056 081/7774565
NAPOLI Torre Annunziata   C.so Umberto 1/75 80058 338/6361659
NAPOLI Torre del Greco   Via S.Noto 44 80059 081/8825095
ORISTANO   Via B.Angelico 40 09170 0783/775041
PALAZZOLO sull'OGLIO   Via XX Settembre 6 25036 030/732804
PALERMO   Via della Libertà 171 90143 091/349929
PARMA   Strade al conservatorio 2 43100 tel.0521/237680          fax.0521/389226
PERUGIA   Via Checchi 29 06100 075/5736441
ROMA   Via Tripoli 152 00199 06/86201168
S.GIORGIO DEL SANNIO   Via Enrico Nisco 6 82018 08/2440893
SASSARI   Via Porcellana12 07100 0793/762269
TARANTO   Via Molise 10 74100 099/7304552
TORINO  mail Via Barbaroux 25 10122 011/535386

 

 

 



Sportello del Cittadino
lo “Sportello per il Cittadino”, istituito dalla nostra Associazione presso ciascuna sede locale, rispecchia tutte le caratteristiche richieste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, all’art. 2, comma 4, ed in particolare quelle relative all’applicazione dell’art. 27-ter del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), che prevedono, oltre all’aspetto relativo alla segnalazione di irregolarità, anche un impegno dell’associazione professionale per la risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore, nonché la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard richiesti agli iscritti.




Istituzionale


Corsi ALAC GENOVA per amministratori condominiali - 70° CORSO (sarà svolto in VIDEOCONFERENZA) - effettua la PREISCRIZIONE non vincolante. Inizio ottobre 2025
70° corso per "Amministratori di Condominio" - iscrizioni a numero chiuso

Il corso è conforme a quanto disposto dal decreto n.140/2014 del Ministero di Giustizia.
Responsabile Scientifico:  Avv. Paolo Gatto
Responsabile Organizzativo: Paolo Pisana

PRENOTAZIONE NON VINCOLANTE
Per prenotare il posto, scarica il modulo compilabile pdf che trovi nel link a fondo pagina, compilalo, firmalo e restituiscilo scansionato a info@alac.it.
Solo successivamente, quando sarai contattato da un nostro incaricato, potrai decidere se iscriverti fornendo la documentazione richiesta ed effettuando il bonifico oppure disdire.

DURATA 
Inizio lezioni:         ottobre 2025
Termine lezioni:     dicembre 2025
Sospensione lezioni: ///

ORARI
Martedì - Mercoledì - Giovedì  h. 18:00-20:00 in videoconferenza

ESAMI FINALI 
giovedì dicembre 2025

IL CORSO 
SARA' TENUTO IN VIDEOCONFERENZA


ATTESTATO FINALE

Al superamento del corso ti verrà rilasciato "Attestato di frequenza e profitto"

COSTO
€ 300 con iscrizione all'associazione per 2 anni (scadenza 31/12/2026).
Con l'iscrizione hai diritto di ricevere tutti i servizi erogati dall'associazione in modo totalmente GRATUITO (tutte le consulenze in materia fiscale, giuridica e tecnica, aggiornamenti, comunicazioni in mailinglist, ...)

BENEFIT AGGIUNTIVI GRATUITI
- Utilizzo software gestione condomini online 
- Corsi di aggiornamento obbligatori (15 ore annue), anche online
- Consulenze legali, contabili e tecniche

STORIA DELL'ASSOCIAZIONE
ALAC è un'associazione a carattere nazionale, la cui presidenza è sempre rimasta a Genova fin dalla sua nascita, nel lontano 1987.
La sede si trova in salita Salvatore Viale, 1/13 - 3° piano, angolo via Porta d'Archi (negozio Nespresso).
Per cercare di contenere i costi, non aumentare le tariffe di iscrizione e offrire tutti servizi ai propri associati in modo totalmente gratuito, l'associazione ha deciso di non avere una segreteria dedicata ma ha puntato sull'informatizzazione. Molti servizi vengono erogati online così come i contatti con gli associati avvengono preminentemente tramite posta elettronica.

Per appuntamenti scrivi a info@alac.it con i tuoi recapiti e sarai ricontattato.

I corsi di aggiornamento (obbligatori per legge) sono forniti gratuitamente agli associati e vengono organizzati in un ciclo di incontri per un totale di 15 ore annue. Vengono anche videoregistrati e messi a disposizione per gli assenti sulla nostra piattaforma FAD (Formazione A Distanza).
 

ALAC è la prima associazione ad essere stata inserita nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano attestato di qualità, previsto dall'art. 2 comma 7 della legge 4/2013, legge che ha riformato le professioni non regolamentate, tra cui quella dell'amministratore di condominio, come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile al seguente link: 
SviluppoEconomico.gov.it


 
SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI

INVIACI UN TUO RECAPITO TELEFONICO A 
INFO@ALAC.IT

E SARAI RICONTATTATO!!!



I consulenti restano a disposizione di tutti i Soci


 


 


Testo unico

Istituzione dell'«attestato di competenza» e delega al Governo
per la disciplina delle professioni non regolamentate
(Testo unificato C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL)
 
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE, COME RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
Art. 1.
(Definizione).

1. Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Attestazione di Competenza).

1. Nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito «l'attestato di competenza» con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

L'attestato di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i prestatori che ne facciano richiesta, anche da organismi di certificazione delle persone.

3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui all'articolo 3, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. Tali validazioni possono essere altresì rilasciate dagli organismi di certificazione delle persone di cui al comma 2.

4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale, di cui all'articolo 3, che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita dell'attestazione, salvo il caso di adesione ad altra associazione professionale riconosciuta ai sensi della presente legge. In tale fattispecie la validità dell'attestato è prorogata di tre mesi, onde consentire il rinnovo dell'attestato da parte della associazione prescelta dall'interessato. Decorso tale termine l'attestato perde di validità.

 
Art. 3.
(Associazioni Professionali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, può essere istituito un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, in apposito elenco le associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi - definiti con le parti interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi di certificazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 - necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:

a) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;

b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;
d) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;
e) le modalità di aggiornamento professionale.

3. I criteri qualificativi fissati sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime all'elenco di cui al comma 1.

4. All’istituzione e al funzionamento del Dipartimento di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

 
Art. 4.
(Delega legislativa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali e gli organismi di certificazione per essere registrate nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti princìpi:

a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, escludere ogni fine di lucro;

b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e fissato procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;

c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell'Associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell'impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività.

d) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

Art. 5.
(Doveri del titolare dell'attestato di competenza).
1. Il titolare dell'attestato di competenza ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.
Art. 6.
(Vigilanza)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, vigilano sull’operato delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione.

2. La Presidenza del Consiglio, anche su segnalazione delle Regioni, provvede alla cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 3, con conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui all’articolo 2, delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione nel caso di irregolarità, perdita dei requisiti o prolungata inattività dei medesimi.



Locazioni
PAOLO GATTO
Cenni in materia di locazioni
Le norme imperative

Ciò che ha sempre contraddistinto la materia locatizia è stata la sua imperatività. L’imperatività è costituita da due elementi:

1)-L’inderogabilità della legge quando la deroga operi a sfavore del conduttore;
2)-La sostituzione automatica della clausola nulla;

Il primo elemento deriva dal fatto che le norme sulle locazioni sono norme imperative di ordine pubblico economico di protezione; sono cioè norme inderogabili, contrattualmente, anche dalle parti stesse, che corrispondono ad una finalità economica della legge che è quella di tutelare il contraente più debole, ovvero il conduttore, dalla maggiore forza contrattuale del proprietario.
Il secondo elemento è il rimedio attraverso il quale la legge raggiunge il suo scopo di creare parità sostanziale tra le parti attraverso il privilegio di quella meno forte. La sostituzione automatica delle clausole nulle, infatti, configura un’eccezione in materia contrattuale, ove alla nullità di un elemento essenziale segue la nullità del rapporto; nelle normative di protezione, infatti, l’annullamento del contratto frustrerebbe la finalità della legge, per cui alla clausola nulla viene automaticamente sostituita quella legale, per cui il rapporto viene conservato.

L’equo canone

La prima legge organica in materia di locazioni è la L. 392/78, meglio conosciuta come equo canone; oggi è ancora in vigore sotto alcuni profili per quanto riguarda le locazioni abitative e, per intero, per quanto riguarda le locazioni non abitative.
L’imperatività dell’equo canone era sancita dall’art. 79, il quale sanzionava con la nullità ogni clausola contrattuale che potesse apportare un vantaggio al locatore che non fosse previsto dalla legge.
L’equo canone era diviso in due parti fondamentali:

1)-Gli usi abitativi
2)-Gli usi non abitativi o commerciali.
Gli usi abitativi
La disciplina relativa agli usi abitativi contemplava due grossi limiti alla libera contrattazione tra le parti:

a)-La durata, che era prevista nella misura minima di quattro anni, con rinnovo automatico salva la disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;
b)-Il canone, che era previsto nella misura massima, secondo calcoli che tenevano conto della superficie, della vetustà, dell’ubicazione ecc.; il canone base (calcolato al 1978) veniva aggiornato in ragione del 75% massimo dell’inflazione e, ai sensi dell’art. 23, veniva adeguato degli interessi sulle spese sostenute dal locatore per lavori straordinari.

Le spese di amministrazione ordinarie erano, ai sensi dell’art. 8, dovute dal conduttore solo per consumi e servizi (90% portineria) l’imposta di registro al 50%.
Secondo il disposto dell’art. 79, il conduttore poteva ripetere i canoni indebitamente versati oltre quanto stabilito dai parametri entro sei mesi dal rilascio.

Gli usi non abitativi.

Vengono ricompresi tra gli usi non abitativi tutti quelli che non sono abitativi (sottoposti alla specifica disciplina) o che corrispondano ad esigenze transitorie del conduttore ai sensi dell’art. 26; sono, pertanto, sottoposti alla disciplina dei non abitativi i locali destinati a impresa commerciale, artigianale, attività professionale, ma anche finalizzati ad attività non lucrativa quali circoli associativi, associazioni e partiti. Sono attratti, per uniforme orientamento della giurisprudenza, i contratti relativi a magazzini e depositi funzionalmente e spazialmente collegati ad attività economiche (ad esempio se si affitta un magazzino ad un privato non vi è vincolo, ma se il magazzino è collegato ad un’attività segue la normativa).
L’uso non abitativo non contempla un vincolo al canone, che è liberamente determinato dalle parti, ma il limite minimo della durata non solo è stabilito in sei anni (nove per gli alberghi), con obbligo di disdetta almeno un anno prima (diciotto mesi per gli alberghi) ma è altresì previsto un rinnovo obbligatorio fatti salve specifiche esigenze del locatore (abitative, professionali ecc.).
Alla scadenza il conduttore ha diritto di prelazione e ha diritto alla corresponsione di diciotto mensilità per la perdita di avviamento commerciale (le mensilità sono raddoppiate se viene intrapresa la stessa attività del conduttore da altro soggetto), ma detti oneri del locatore sono limitati al fatto che nei locali l’impresa operasse a contatto con il pubblico (e, comunque, solo per attività artigianali e commerciali, non professionali o altro).

I patti in deroga

I patti in deroga hanno rappresentato un importante momento per le locazioni abitative, anche se oggi la normativa è stata abrogata dalla nuova legge sulle locazioni abitative.

I patti in deroga hanno segnato, dal punto di vista sociale e politico, la liberalizzazione dei canoni.
In effetti, l’art. 11 L. 359/92, permetteva alle parti, con un sistema di rinnovo obbligato, salvo casi speciali, e quindi con un meccanismo molto simile agli usi diversi, di derogare l’equo canone per quanto riguardava l’importo dell’affitto, consentendo una vera e propria liberalizzazione.
Invero, dal punto di vista strettamente giuridico, i binari erano molto stretti, per cui bastava uscire dal raddoppio della durata (ad esempio prevedendo una durata minore del rapporto-due più due, uno più uno ecc.) che veniva applicato l’equo canone quadriennale e questo in quanto l’equo canone rimaneva la normativa principale e fondamentale.

La nuova legge sulle locazioni
L’equo canone sulle locazioni abitative viene definitivamente abbandonato con la legge 431/98.
La normativa prevede tre fattispecie contrattuali fondamentali:
1)-Rapporti completamente liberi;
2)-Rapporti con canone libero ma di durata vincolata;
3)-Rapporti a canone e durata vincolata, ma con durate più brevi e benefici fiscali.
Contratti completamente liberi

Sono sottratti ad ogni normativa vincolistica un’importante fetta degli immobili più signorili (ville, appartamenti signorili, immobili storici) e le destinazioni ad uso turistico; in questi contratti si applica esclusivamente il codice civile, senza alcun limite tra le parti che non sia dettato dal buon costume.

Contratti canale libero
Rispecchiano i patti in deroga, anche se non vi è il rischio di ricadere nell’equo canone che è stato definitivamente abrogato, per quanto riguarda il prezzo della locazione, nonostante permangano alcune norme quali, ad esempio, l’art. 9 relativo alle spese di amministrazione.
La durata è di quattro anni rinnovabile obbligatoriamente la prima volta, salvi casi particolari di necessità (tra i quali la vendita se si ha solo l’immobile ove si vive oltre a quello locato, ma è prevista la prelazione) ed è previsto il rinnovo automatico, salva disdetta sei mesi prima, anche se è prevista una procedura di rinnovo se le parti sono intenzionate a trattare.
Il canone è liberamente stabilito dalle parti; non è previsto aumento ISTAT, né in caso di lavori, per cui sussiste effettivo dubbio interpretativo sulla possibilità di aumenti in corso di rapporto e si, in quale misura.

Canoni concordati
I canoni concordati sono riferiti a:
a)-Rapporti abitativi;
b)-Rapporti transitori;
c)-Rapporti con studenti;
A

In contratti ad uso abitativo hanno la durata di tre anni, con proroga di due salvi motivi speciali; si rinnovano se non viene inviata disdetta tre mesi prima.
I modelli sono stabiliti a livello nazionale, mentre le associazioni di categoria, a livello comunale, stabiliscono le misure minime e massime.
Il locatore che accede a questi contratti può contare su un bonus fiscale del 30% per il registro e per l’IRPEF, mentre in relazione all’ICI decide il Comune.

Anche il conduttore ha diritto a benefici fiscali che vengono decisi di anno in anno, in relazione ai redditi.
B
Sono contratti di durata fino a diciotto mesi per esigenze documentate transitorie del conduttore o del locatore.
I modelli sono stabiliti a livello nazionale e i canoni a livello locale; non vi sono benefici fiscali.
C
Sono contratti di durata variabile per studenti universitari.
Imperatività
Anche la nuova legge sulle locazioni presenta un articolo che rende la normativa imperativa; è l’art. 13 che stabilisce:

1)-La durata dei contratti non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge (evidentemente per quelli per i quali è prevista una durata minima);
2)-Il locatore non può percepire somme maggiori di quello che è stato stabilito dalle associazioni (nei contratti concordati), né da quanto risulta dal contratto scritto e registrato (il conduttore ha tempo sei mesi dal rilascio per chiedere la restituzione di quanto pagato oltre il dovuto);
3)-Il contratto deve essere necessariamente scritto, ma se il locatore impone un rapporto di fatto per percepire un canone "in nero", il conduttore può ottenere che il Giudice dichiari la sussistenza di un contratto a "canone concordato".

I procedimenti speciali
L’art. 447 bis. C.p.c.

L’art. 447 bis c.p.c. dispone che alle locazioni sia applicato il rito del lavoro; il rito del lavoro è connotato da caratteristiche di oralità, e concentrazione, ciò significa che sono previste poche difese scritte e le tre fasi (introduzione, istruttoria e decisione) sono determinate da atti semplici e poco articolati; ad esempio la fase della decisione non contempla, di norma, scambio di difese e repliche scritte ma una discussione orale seguita da una sentenza il cui dispositivo viene letto in udienza dopo la discussione.
In realtà la finalità del legislatore è stata completamente disattesa; la carenza di organico, la effettiva complessità della materia che ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza a volte contrastante, ha fatto si da un lato, che le cause durassero ancora di più che quelle ordinarie, stante la necessità di fissare udienze di comparizioni parti, discussioni ecc., dall’altra che le varie questioni non potessero venire debitamente ponderate attraverso difese scritte e decisioni meditate, ma da discussioni orali e sentenze immediate.

I procedimenti di convalida
I procedimenti di convalida si dividono in morosità e finita locazione.

Nel primo caso, qualora il conduttore non corrisponda il canone nei venti giorni oltre il termine e le spese di amministrazione (che devono raggiungere per entità le due mensilità di canone oltre i due mesi dalla richiesta) il locatore può intimare al conduttore lo sfratto, citandolo a comparire nanti il tribunale.
A quel punto, qualora il conduttore non compaia, ritirando gli atti, il giudice convaliderà lo sfratto, qualora non abbia ritirato gli atti il giudice ordinerà una rinotifica e convaliderà in ogni caso alla seconda udienza; qualora il conduttore compaia e non si opponga, potrà chiedere termine di grazia fino a tre mesi per il pagamento (il termine non è ammesso per gli usi non abitativi), qualora paghi, il procedimento verrà estinto, qualora non paghi lo sfatto verrà convalidato; qualora il conduttore si opponga allo sfratto il giudice, se richiesto, potrà emettere ordinanza provvisoria di rilascio e, comunque, trasformerà il rito in procedura ex art. 447 bis c.p.c..
Anche lo sfratto per finita locazione segue la stessa procedura della morosità; in questo caso il conduttore, non opponendosi, può ottenere fino ad un anno di proroga ai sensi dell’art. 56 L.392/78.

L’esecuzione del rilascio

A seguito di emissione di ordinanza di rilascio (o di sentenza se vi è stata opposizione) il locatore notifica il titolo esecutivo munito di precetto, che è un intimazione di rilasciare l’immobile entro dieci giorni; qualora il rilascio non avvenga l’Ufficiale Giudiziario notificherà un avviso con la data dell’accesso forzato e procederà all’ingresso nei locali con un fabbro e con la forza pubblica.

Le proroghe

Mentre nello sfratto per morosità non sono ammesse proroghe (anche se di fatto l’Uff. Giud. non esegue mai al primo accesso, ma ne fissa solitamente un secondo e, se insorgono difficoltà, anche un terzo ed un quarto) nella finita locazione si sono succedute proroghe di vario genere.
Dapprima le proroghe vedevano l’interruzione della procedura esecutiva; quindi, a seguito di ammonizione della Corte Costituzionale, il governo inventò l’introduzione di una procedura amministrativa devoluta al Prefetto inserita nel procedimento esecutivo giudiziario volto a graduare l’intervento della Forza Pubblica negli sfratti (e bloccandoli per anni); oggi, nella legge 431/98, è previsto che il conduttore possa richiedere con ricorso, una sola volta, al giudice, una ulteriore proroga a quella di una anno di cui all’art. 56 L. 392/78; la proroga può essere, al massimo, di sei mesi, per i casi normali, da nove a diciotto mesi per casi particolari di disagio (anziani, malati, in attesa della propria casa ecc.); in questi ultimi casi gli sfratti sono stati bloccati con reiterate proroghe per legge.













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Codici Istat
Anno
Mese
Indice
Var. 100%
Var. 75%
2009
Marzo
134.5
1.0
0.75
2009
Febbraio
134.5
1.5
1.125
2008
Gennaio
134.2
1.5
1.125
2008
Dicembre
134.5
2.0
1.500
2008
Novembre
134.7
2.6
1.950
2008
Ottobre
137.0
3.4
2.550
2008
Settembre
135.2
3.7
2.775
2008
Agosto
135.5
3.9
2.925
2008
Luglio
135.4
4.0
3.000
2008
Giugno
134.8
3.8
2.850
2008
Maggio
134.2
3.5
2.625
2008
Aprile
133.5
3.3
2.475
2008
Marzo
133.2
3.3
2.475
2008
Febbraio
132.5
2.9
2.175
 
Gennaio
132.2
 


Tabelle millesimali
Articolo su tabelle millesimali

I più ricorrenti problemi legati alla conduzione del condominio riguardano le tabelle millesimali; in questo articolo si tenterà di chiarire l’argomento, si tenterà, in quanto due recenti sentenze, come vedremo nel corpo del testo, contraddicendosi, rischiano di creare notevoli difficoltà.

Cosa sono le tabelle millesimali: gli articoli 1118 e 1123 del codice civile, disciplinano la misura, rispettivamente, del diritto e dell’onere di contribuzione di ciascun condomino, stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano o della porzione di piano (unità immobiliare).

L’art. 1138 c.c. stabilisce che il regolamento di condominio debba contenere le norme di ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino; il regolamento viene approvato dall’assemblea con maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà della proprietà). Le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 68) contemplano che questo debba contenere il valore di ciascun piano o porzione di piano e che i valori stessi debbano essere espressi in apposita tabella allegata al regolamento.

La tabella millesimale è, pertanto, costituita da una tabella sintetica, nella quale sono riportati i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari; i valori rilevano sia per quanto riguarda il voto in assemblea, sia per quanto riguarda il contributo alle spese.

Le tabelle non possono tenere conto del valore locativo dell’immobile, per legge, ma tengono conto, per lo più, delle superfici, ai quali valori vengono applicati i coefficienti riduttivi di cui al Decr. Min LL.PP. 12.480/66.Approvazione delle tabelle: Nonostante le tabelle siano contenute nel regolamento di condominio (da approvarsi a maggioranza) o ad esso allegate è indirizzo comune in giurisprudenza che, esprimendo le tabelle, una valutazione sul valore delle singole proprietà immobiliari, queste abbiano rilevanza negoziale e debbano, pertanto, essere sempre approvate all’unanimità; non solo, ma che la loro redazione o modifica, in sede giudiziaria, richieda l’intervento dei singoli condomini. (Cass. 3967/84, Cass. 1057/85, T. MI 21/12/92, Cass. 1602/95, T. Roma, 4/3/97).Ciò comporta che sia sempre necessaria l’unanimità dei condomini per l’approvazione o la modifica di tabelle e, in mancanza, ogni singolo condomino potrà adire l’Autorità Giudiziaria affinché provveda, citando ogni singolo condomino (e non l’amministratore) davanti al Giudice, con le prevedibili conseguenze in fatto di spese per anticipazioni.Presupposti per la revisione: L’art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dispone che le tabelle possano venire modificate ricorrendo due condizioni: la prima, che siano conseguenza di un errore la seconda che, a seguito di modifiche delle condizioni di una parte dell’edificio, siano mutati, in maniera rilevante, anche i rapporti.Il problema che, come anticipato, da dato luogo a contrasti giurisprudenziali anche all’interno della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, è quello relativo alla rilevanza dell’errore.In passato, infatti, si erano affermati due indirizzi; il primo, stabiliva che la semplice divergenza tra valore oggettivo e valore espresso integrasse sempre presupposto per la modifica della tabella; in questa ipotesi, qualora il singolo condomino avesse verificato, a mezzo di un tecnico, che la sua proprietà fosse stata sopra valutata in relazione alle spese, poteva chiedere la revisione, occorrendo, anche al Giudice e ciò semplicemente sulla base di un divergenza oggettiva. Il secondo indirizzo, più restrittivo, enunciava il principio secondo il quale, non fosse sufficiente la divergenza oggettiva, ma colui che richiedesse la rettifica, dovesse dimostrare che la sua approvazione fosse stata frutto di un errore della volontà, errore essenziale, in quanto, se conosciuto, avrebbe comportato la mancata approvazione; naturalmente ciò integra un aggravamento dell’onere della prova che renderebbe oltremodo difficile procedere a qualsiasi azione.Le Sezioni Unite della Cassazione erano intervenute con la Sentenza 6222 del 9/7/97, suffragando il primo orientamento ma, di recente, la Sentenza 7908 del 12 giugno 2001, si è espressa in maniera difforme, riaprendo la questione; tale ultima pronunzia ha stabilito il principio secondo il quale, qualora la tabella abbia natura contrattuale, non sia esperibile l’azione di cui all’art. 69 disp. Att. C.c., ma sia esperibile l’ordinaria azione di annullamento del contratto per vizio della volontà (errore essenziale, violenza o dolo).Invero è da rilevare, che nella legge stessa è presente un’anomalia che rende la questione risolvibile in due modi diversi a seconda del profilo dalla quale la si esamini; il condominio, infatti, costituisce una comunione, le cui quote sorgono al momento del sorgere del diritto, dato dall’acquisto dell’unità immobiliare; tali quote, peraltro, sono dichiarate dal regolamento e da allegate tabelle, in funzione della ripartizione delle spese; detto sistema integra una sorta di "feedback" per cui le proporzioni preesistono oggettivamente (costituendo parte del titolo anche secondo l’art. 1118 c.c.) ma vengono dichiarate ed allegate al regolamento in funzione del voto in assemblea e della ripartizione delle spese; la valutazione, pertanto, avviene sempre in un momento successivo al formarsi del condominio o del diritto e, pertanto, all’acquisizione delle quote, mentre nella comunione le quote conferiscono il diritto stesso; ciò, peraltro, avviene anche nel caso di accertamento al momento della vendita da parte del costruttore al singolo, atteso che l’attribuzione del valore può non coincidere con l’effettiva quota data dal valore oggettivo dell’immobile venduto.Vista la questione in tale ottica deve ritenersi la rilevanza dell’errore sussistere presuntivamente in ogni divergenza, ritenendosi le tabelle meramente dichiarative di una situazione oggettiva preesistente (ciò a conferma del primo orientamento); qualora, invece, le tabelle divergessero per espresse deroghe presenti nel regolamento contrattuale, (statuizioni e oneri di spesa diversi dalla norma per uno o più condomini) la modifica verrebbe inquadrata come annullamento contrattuale per vizio della volontà.

Rimane un’ultima questione da sottolineare; l’ultima pronunzia (giugno 2001) sembrerebbe lasciare aperta la strada all’esistenza di tabelle non contrattuali ma approvate a maggioranza; tale principio si porrebbe in contrasto con l’orientamento pressoché uniforme che vede necessaria l’approvazione all’unanimità delle tabelle; nei prossimi tempi assisteremo agli sviluppi.

 
Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.


Le leggi

Attenzione: Ricordiamo agli utenti che non basta conoscere le Leggi, bisogna saperle anche interpretare! Pertanto vi consigliamo di rivolgerVi ad un professionista che sara' sicuramente in grado di assisterVi nei vostri problemi condominiali.
Forse un giorno saranno leggi
         °  Regione Sicilia: Proposta di legge n.315/97 del 18/02/97 Albo regionale amministratori
Le Leggi





Contratto portieri e lavascale

Contratto portieri immobili

Per il comparto della proprietà immobiliare è in vigore il « Contratto collettivo di lavoro per i  dipendenti da proprietari di fabbricati »[portieri e addetti ai servizi] che non è nuovo perché rinnovato ma è nuovo perché mutato nell'impostazione e nella sostanza. 

Nel nuovo contratto è stato considerato un aumento [sul salario e su tutte le indennità] del 6,5% e una riduzione, dell'orario di lavoro [ per i portieri con alloggio] da 59 ore settimanali a 48, mentre per i portieri senza alloggio l'orario passa da 47 ore a 45. 

Per i 50mila lavoratori del settore il rinnovo contrattuale porta novita’ anche sul piano delle figure professionali.
Per esempio vengono « introdotti » il portiere addetto alla vigilanza con mezzi telematici e informatici [controllo sicurezza, impianto riscaldamento, distribuzione gas], l'addetto alla vigilanza in immobili a uso commerciale; e nuove funzioni per le portinerie tradizionali, quali l'assistenza agli ascensori [escluso il servizio di certificazione e controllo] e il ricevimento della posta raccomandata e speciale. Nel nuovo contratto è contemplata la reperibilità, nonché il job sharing ovvero la possibilità di occupare un posto di lavoro in due persone.
 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
A/1 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio

A/2 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio

A/3 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio

A/4 Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio

A/5 Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio)

A/6 Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con sistemi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.) di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali queli dotati di almeno 6 schermi video

A/7 Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistema di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video

A/8 Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito scritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare 

A/9 Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare 

B/1 Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza

B/2 Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza 

B/3 Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali 

B/4 Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti 

B/5 Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia 

C/1 Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obbiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C/2 e/o C/3 

C/2 Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate 
C/3 Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto 

C/4 Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici pubblici e/o privati

D Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, addetti alla vigilanza oppure a mansioni assistenziali o ausiliarie

D/1 Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare ed operanti contestualmente con questi servizi di portineria, esclusivamente nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevole dimensioni. 

D/2 Operatori a mezzo strumenti informatici. Trattasi di lavoratori dotati di personal computer e collegamento internet, che, su incarico condominiale, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto del condominio.

D/3 Assistenti condominiali. Trattasi di lavoratori che su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini di una amministrazione o di un consorzio di amministrazioni condominiali, con la necessaria specifica capacità professionale 

 
Il servizio di pulizia nel condominio

Legge 25 gennaio 1994 n. 82
Gli adempimenti richiesti dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994
La Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994 n.27 ha pubblicato la legge n. 82/1994 sulla "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione " disponendo che le imprese che svolgono tali servizi devono essere iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934 n. 2011 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443)1985.
 
 
 
Il Ministro dell’industria dovrà provvedere a definire:
a) - le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) - i requisiti di capacita’ economico - finanziaria, tecnica e organizzativa delle imprese che svolgono tali attività che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) - la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) - le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affari al netto dell’Iva ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi previsti.
 
Le sanzioni
L’art. 6, comma quarto, prevede espresse sanzioni a carico, per quanto ci occupa dell’amministratore del condominio (" a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscntte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni."). Aggiunge poi che i contratti stipulati con imprese non iscritte o cancellate o la cui iscrizione sia stata sospesa, siano nulli.
 
I requisiti di onorabilità
La legge prevede poi - art. 2 - ai fini dell’iscrizione alcuni requisiti che devono essere posseduti dal titolare e dal direttore, in capo poi a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, agli accomandatari se in accomandita e agli amministratori nel caso di società o di cooperative. Infatti l’iscrizione e’ accordata qualora nei confronti delle persone di cui sopra:
a) - non sia pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia’ stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 
c) - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57,31 maggio 1%5 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 46, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’articolo 413-bis del codice penale;
d) - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’Art.413 bis del cod. Pen.;
e) - non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. Parimenti il Ministro dell’industria dovrà, con decreto, disciplinare i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese.
 
Il regime transitorio
L’art. 7 prevede poi che le imprese di pulizia che svolgono le attivita’ di cui sopra alla data del 18 febbraio 1994 possono continuare ad esercitarle, purche’ presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui sopra, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto previsto dimostrando di avere effettuato le attivita’ in parola prima della data della sua entrata in vigore.
A questo punto sembra delinearsi l’ennesima responsabilita’ dell’amministratore, che ha in corso un contratto d’opera : il che lo induce a risolvere immediatamente il contratto ovvero ad invitare la controparte ad adempiere a quanto prescritto dalla legge. Ma dovra’ altresi’ pretendere la certificazione idonea, al fine di accertare se la stessa ha provveduto ad espletare quanto previsto dalla legge. Non dimentichiamo che anche nel corso del rapporto l’indagine va comunque espletata: la cancellazione o la sospensione impone la nullita’ del contratto e la sanzione pecuniaria a carico dell’amministratore di condominio.
Ci troviamo quindi di fronte ad una norma imperativa, che si sovrappone a qualsiasi contratto d’opera, che diventa inefficace e portatrice di grane per le parti.

Tenuta libri obbligatori per la normativa sul lavoro dipendente
Le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 per le sanzioni in caso di mancata istituzione e/o esibizione dei libri matricola e paga, richiedono un’analisi degli obblighi previsti dalla legge a carico dei datori di lavoro. Con le istruzioni operative del 16 dicembre 2004, l’Inail interviene in modo preciso e riassuntivo nella materia dei libri paga e matricola, delineando gli obblighi e i destinatari degli obblighi. 
 
 
Gli obbligati alla tenuta dei libri regolamentari 
Tutti i datori di lavoro, committenti e assicuranti sono tenuti all’istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri regolamentari di matricola e pagaoltre al registro infortuni. È opportuno delimitare i confini giuridici di coloro che sono tenuti alla tenuta dei libri in questione. 
Datori di lavoro. L’articolo 9 Dpr 1124/1965 stabilisce che i datori di lavoro soggetti alla normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono le persone e enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’articolo 1 dello stesso decreto, occupano persone indicate nell’articolo 4 Tu. A proposito, la Corte costituzionale, con sentenza numero 98 del 2 marzo 1990, ha dichiarato l’illegittimità del suddetto articolo 9 nella parte in cui non comprende tra i datori di lavoro soggetti all’assicurazione “coloro che occupano persone (tra quelle indicate nell’articolo 4) in attività previste dall’articolo 1 dello stesso decreto, anche se esercitate da altri”: si tratta del cosiddetto assistente contrario, vale a dire di colui che è dipendente e tecnico incaricato dalla impresa appaltatrice. 
In materia di assicurazione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il concetto di datore di lavoro è sicuramente più ampio di quello di imprenditore previsto dal codice civile. Ai fini dell’assicurazione infortuni non è richiesto l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi, visto che è tenuto agli obblighi contributivi anche colui che non è imprenditore.
Committenti. A partire dal 16 marzo 2000, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49 (comma 2, lettera a) del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917, e modificazioni e integrazioni successive (l’attuale articolo 34 legge 21 novembre 2000 n. 342), qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Tu o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (si veda l’articolo 5 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, numero 38).

Associanti. Con la sentenza 332 del 2-15 luglio 1992 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 31 del 22 luglio 1992, serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 4 Tu approvato con Dpr 30 giugno 1965 n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui non prevede, fra le persone assicurate, gli associati in partecipazione che prestino opera manuale o non manuale alle condizioni di cui al numero 2 dello stesso articolo 4. Per effetto di questa decisione, l'associato in partecipazione che svolge attività lavorativa manuale o di sovrintendenza deve considerarsi soggetto all'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Anche l’associante è soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa. Il regime contributivo è quello ordinario con conseguente calcolo del premio in relazione alla retribuzione cosiddetta di ragguaglio prevista dall’articolo 30, 4° comma del Tu (sull’argomento si veda circolare 28/74 del 7 maggio 1993).
Per quanto concerne l’associato d’opera di un imprenditore artigiano, l’Inail (si veda il notiziario Inail del 26 gennaio 1994, n. 55) ha precisato che a questo tipo di associato si deve applicare la stessa disciplina contributiva prevista per i soci collaboratori artigiani (cioè i premi unitari).
 
 
 
Gli esonerati 
L’elenco dei soggetti esonerati dalla tenuta dei libri regolamentari si deve considerare tassativa. Si tratta di:
- datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgono la loro attività da soli, cioè senza occupare lavoratori dipendenti o collaboratori familiari. A questo proposito, si sottolinea che l'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all’articolo 20 e seguenti del Testo unico approvato con Dpr del 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all’articolo 4, numero 3, dello stesso decreto presidenziale (si veda l’articolo 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 840), rimane comunque l’obbligo di tenuta e conservazione del registro infortuni;
- soci e i familiari coadiuvanti di impresa artigiana sempre a condizione che l’azienda artigiana non occupi dipendenti. La circolare 70 del 22 luglio 1997 dell'Inail stabiliva che nel quadro delle iniziative mirate alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti era stata esaminata la possibilità, per le aziende artigiane che non occupano personale dipendente, di estendere l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola, già previsto per il solo titolare, anche ai soci e familiari del datore di lavoro;
- i soggetti che si avvalgono dell’elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, nel rispetto delle condizioni a tal fine specificatamente previste (si veda l’articolo 3 del Dpr che ha abrogato l’articolo 22 del Dpr 1124/1965; circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33/03 del 20 ottobre 2003);
- le imprese italiane per i lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all’estero (si veda la circolare del ministero del Lavoro 5306 del 16 novembre 1991);
- le pubbliche amministrazioni che provvedono alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga.

Il libro matricola e il libro paga 
Secondo l’articolo 20 Tu, i datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali devono tenere:
- un libro di matricola in cui siano iscritti, nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 4 Tu. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d’opera, il numero d’ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
- un libro di paga che, per ogni dipendente, deve indicare cognome, nome e numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno (con l’indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario); la retribuzione che gli viene effettivamente corrisposta in danaro e la retribuzione corrisposta sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente con meno di diciotto anni, oltre la retribuzione effettiva corrisposta, deve essere indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate che non fanno gli apprendisti, di età superiore ai diciotto anni, occupate nella stessa lavorazione a cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età
 
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Si sottolinea che i datori di lavoro, quando effettuano le registrazioni sui libri di paga come previsto dall’articolo 20 Tu, sono tenuti a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni che implicano il rischio della silicosi e dell’asbestosi, secondo l’assegnazione ai reparti delle lavorazioni (si veda l’articolo 156 Tu).
Tra gli altri soggetti da iscrivere a libro paga e matricola ci sono il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano opera manuale alle sue dipendenze con o senza retribuzione. Anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto (comunque denominata, costituita o esercitata) devono iscrivere a libro paga coloro che prestano opera manuale o non manuale purché sovraintendano il lavoro di altri (si vedano gli articoli 23 e 30 Tu). Se a questi soggetti non è corrisposta retribuzione e non è concordata una retribuzione convenzionale, si procede come stabilito dall’articolo 30 Tu.

I lavoratori parasubordinati 
Anche per i lavoratori parasubordinati sussiste l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola: anzi, è stata riconosciuta la possibilità di tenere per i questi lavoratori libri matricola e paga distinti (si veda la nota del ministero del lavoro nota del 2 gennaio 2001).
L’Inail sottolinea inoltre che - a prescindere dal sistema di tenuta utilizzato e dal fatto che si adottino libri unici o separati da quelli degli altri dipendenti - le registrazioni relative ai collaboratori coordinati e continuativi devono contenere i dati anagrafici e fiscali del collaboratore e le informazioni relative al contratto (data e compenso pattuito). A proposito, si deve tener presente che, per quanto concerne il libro paga, le registrazioni devono contenere il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali di spettanza che sono state applicate.
Nel caso di tenuta unificata dei libri di matricola e paga per tutti i lavoratori (subordinati e parasubordinati), a richiesta degli organi di vigilanza ispettiva dovrà essere possibile riepilogare, distintamente e in ordine cronologico, le assunzioni dei lavoratori subordinati e gli incarichi di collaborazione affidati ai parasubordinati. Queste disposizioni si applicano integralmente ai lavoratori a progetto e occasionali previsti dal decreto legislativo 276/2003 (riforma Biagi).

Unicità del libro di matricola 
L’Inail ha precisato che il libro matricola deve essere unico in ogni azienda, anche quando l’azienda è titolare di più posizioni assicurative territoriali e svolge la sua attività in più luoghi di lavoro, ciascuno identificato dall’istituzione di una specifica p.a.t.
L’Inps sottolinea che al riguardo, l'istituto comunica che l’azienda interessata deve istituire e tenere nei vari cantieri (fissi o mobili che siano) stralci (opportunamente aggiornati) del libro di matricola che possono essere costituiti anche da fotocopie tratte dal libro matricola, autenticate come conformi all’originale dallo stesso datore di lavoro.
Per quanto riguarda i libri matricola non ufficiali, l’Inail comunica che per esigenze aziendali, è consentito istituire e tenere sui luoghi di lavoro dei libri matricola settoriali o di filiale, da considerare comunque non ufficiali e quindi da non vidimare. Questi libri non ufficiali, secondo l'istituto, potranno anche riportare, una numerazione matricolare supplementare riferita alla filiale, eventualmente da indicare in aggiunta al numero di matricola del dipendente (ad esempio, matricola numero 1111/13) ad esclusivo uso dell’azienda e dei funzionari addetti alla vigilanza locale.
 
 
La soluzione adottata dall'Inail soddisfa sicuramente le istanze di praticità e più snella gestione dei flussi di personale nelle varie unità produttive.

Libro di paga in rapporto alla singolo pa.t. 
L’Inail chiarisce che il libro paga deve essere istituito con riferimento a ciascuna p.a.t. aziendale, anche nel caso in cui la ditta svolge la sua attività in più luoghi di lavoro, territorialmente distinti, ognuno identificato dall’emissione di una specifica p.a.t.: in queste ipotesi, il libro paga relativo a ciascuna località lavori deve essere tenuto sul relativo cantiere (fisso o mobile che sia), assolvendo così validamente all’obbligo di legge .
Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di lavoro (agenzie per il lavoro), l'istituto pone a carico delle agenzie di lavoro l’obbligo della tenuta dei documenti di lavoro, e, quindi, anche dei regolamentari libri di matricola e di paga. La cosa, del resto, è pacifica, visto che i lavoratori vengono assunti dalle agenzie, che poi li inviano a lavorare presso le imprese utilizzatrici a mezzo di appositi contratti: in buona sostanza, si ribadisce che il rapporto di lavoro sorge unicamente tra lavoratore inviato e agenzia di somministrazione.

Le novità della Finanziaria 2007 
I commi 1177 e 1178 della Finanziaria hanno modificato l’apparato sanzionatorio della materia. Il comma 1177 stabilisce che "gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178" .

L’articolo 1178, invece, stabilisce che "l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del Tu delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da 4mila euro a 12mila euro nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124" . 
Il panorama sanzionatorio delineato dalla Finanziaria 2007, oltre a risultare estremamente repressivo, presenta diversi dubbi interpretativi nel suo aspetto applicativo. Facciamo un esempio per comprendere la norma.
●Una società in nome collettivo con tre soci , entrambi rappresentanti legali e con uguali poteri 
●la società ha tre sedi, una principale e due operative, ed in tutte le sedi c’è personale assicurato
●la società tiene un libro paga ed un libro matricola solo presso la sede principale
●in base alla nuova normativa sembra sussistere l’obbligo di tenuta presso ogni luogo di lavoro, per cui la società avrebbe commessa la violazione prevista.
●Dal 1° gennaio 2007 non è più prevista la cosiddetta “diffida a regolarizzare”: 25 euro (sanzione al minimo) x 2 (libri non istituiti) x 2 sedi= la sanzione totaleè 100 euro.
●Dal 1° gennaio 2007, è prevista una sanzione di 4mila euro (come sanzione ridotta) x 2 (libri non istituiti) x 2 (sedi interessate) = 16mila (sanzione per ciascun socio) x 3 = 48mila (sanzione totale visto che ci sono tre soci con rappresentanza legale ed uguali poteri). La disciplina, ratio e contenuto.
 
 
 L’obiettivo del legislatore è quello di porre in essere un efficace deterrente al ricorso al lavoro irregolare ed in particolare “al lavoro nero”, attraverso un duplice intervento:a) determinazione rigorosa dell’obbligo di tenuta in azienda dei libri paga e matricolab) inasprimento punitivo nella quantificazione della sanzione amministrativa 
Per quanto riguarda l'omessa istituzione dei libri di matricola e di paga, l’ipotesi si realizza quando un datore di lavoro, indipendentemente dall’assunzione o meno di un lavoratore per il tramite della sezione circoscrizionale competente, in violazione degli articoli 20 e 21 del Testo unico (Dpr 1124/1965) non predispone i libri. Si tratta di una fattispecie omissiva che si realizza se i libri non vengono istituiti nel momento in cui sorge l’obbligo (assunzione di personale dipendente o inizio di attività di altri soggetti assicurati). È possibile tuttavia un ravvedimento spontaneo prima di un eventuale accertamento? Sorge il dubbio se l’irregolarità nella tenuta dei libri obbligatori sia da equiparare alla omessa istituzione: in particolare, la mancata iscrizione di un dipendente regolarmente assunto può integrare gli estremi di una omessa istituzione? Si tratta di vedere se la fattispecie riguarda solo il momento iniziale dell’istituzione o se si rinnova ad ogni singolo obbligo di iscrizione.
L’omessa esibizione dei libri di matricola e paga non è fattispecie di facile individuazione. Cosa si intende per omessa esibizione? 
Possiamo individuare diverse ipotesi:
a) rifiuto di esibizione di libri istituiti,
b) non esibizione di libri presso sedi secondarie, avendo l’azienda soltanto libri ufficiali presso la sede centrale (si tratterebbe della mancata esibizione di libri non ufficiali),
c) non esibizione incolpevole di libri presso la sede aziendale, mancando la persona addetta alla tenuta degli stessi;
d) non esibizione incolpevole dei libri perché depositati presso il consulente. In questo caso, la mancata attestazione di conformità del consulente rispetto alle copie depositate in azienda potrebbe integrare gli estremi della omessa esibizione?
e) la mancata attestazione di conformità delle copie dei libri (per le sedi secondarie) rispetto agli originali potrebbe, pure, integrare gli estremi della omessa esibizione?
f) la non corrispondenza (soprattutto per il libro matricola) tra gli originali e le copie, presso le sedi secondarie, può integrare una mancata esibizione?

I dubbi 
Quando si realizza la violazione della omessa esibizione? In quale momento temporale? Forse nella mancata esibizione immediata davanti ad una richiesta degli accertatori? Molto spesso, nella prassi ci sino accertamenti che durano per diverso tempo (talora qualche mese). In questi casi, quando si realizza la violazione prevista dalla norma?In effetti, il legislatore sembra trascurare la problematica, dilatando in modo eccessivo i poteri degli accertatori. L’atteggiamento repressivo della nuova normativa, pur essendo apprezzabile rispetto a quelle situazioni di palese irregolarità, rischia di creare notevoli zone oscure anche per quelle aziende che non fanno ricorso al lavoro nero e regolarmente assolvono agli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali. In questo senso, appare ingiustificata la parificazione della fattispecie della mancata istituzione dei libri obbligatori alla mancata esibizione degli stessi, visto che non ci sono dubbi sul fatto che la seconda fattispecie è assolutamente meno grave, laddove si accerta che i libri menzionati sono stati regolarmente predisposti dal datore di lavoro. In buona sostanza,
 
c’è il rischio di sanzionare allo stesso modo colui che utilizza il lavoro nero e colui che, al contrario, denuncia tutti i dipendenti ma, per questioni puramente formali (ad esempio, adozione di un solo libro matricola nella sede principale dell’azienda, senza che ve ne sia una copia anche nelle sedi secondarie) commette una violazione che non ha contenuto sostanziale, dato che il suo comportamento non è lesivo degli interessi della collettività.
Decorrenza della nuova disciplina.Vale il principio di non retroattività, per cui la nuova normativa varrà per quei fatti che siano stati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge. 
Più precisamente, le sanzioni previste dal comma 1178 si applicheranno:
-all’ipotesi di omessa istituzione dei libri di matricola e paga che si verificano gennaio 2007; 
-all’ipotesi di omessa esibizione dei libri matricola e paga che si verificano dal 1° gennaio 2007. 
La regola va modulata in base a situazioni in cui l’illecito non è a commissione istantanea ma permanente: in questo caso andrà applicata la sanzione più grave, che è senza dubbio quella prevista dalla Finanziaria 2007. L’ultima questione: quando è possibile individuare l’illecito permanente nelle fattispecie in esame? Non pare possano esservi difficoltà a riconoscere che la mancata istituzione dei libri paga e matricola ad esempio nel 2005 (insorgenza obbligo) che si è protratta nel 2007 è da qualificarsi come illecito permanente, atteso che gli effetti dell’omissione sono costanti e continuati nel tempo. La fattispecie di omessa esibizione dei libri obbligatori sembra rientrare nella categoria degli illeciti a commissione istantanea, per cui non dovrebbero sorgere dubbi in merito alla individuazione alla norma da applicare .



Riscaldamento Domestico

IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E L’AMBIENTE
Un tema di estrema attualità riguarda l’energia e l’inquinamento, il tutto seguito da un monito lanciato da parte di scienziati del settore e ripetuto dai media, che vede sempre più urgente la presa di decisioni inerenti il contenimento del dispendio energetico e la riduzione delle emissioni gassose in atmosfera.
Per quanto riguarda da vicino l’utente di impianti di riscaldamento domestico e di produzione di acqua calda sanitaria sono possibili soluzioni che offrano, oltre ad una riduzione dei consumi, un ritorno economico a fronte dell’investimento da essi effettuato.
Al momento attuale si possono inoltre sfruttare gli incentivi offerti dalla Legge Finanziaria la quale dà modo di accedere ad uno sgravio del 55% sugli interventi volti al contenimento dei consumi.
Soffermiamoci, per quanto di nostra pertinenza, all’esame dell’impianto di riscaldamento. Nella stragrande maggioranza dei casi ci si trova di fronte ad impianti ormai obsoleti, magari funzionanti, ma quasi sempre voraci di combustibile.
Una soluzione che si propone e che offre ottimi risultati è quella riguardante impianti a gas metano del tipo a condensazione. Questa tipologia di impianto, che sta diffondendosi sempre più, sfrutta anche il calore residuo dei fumi che, altrimenti, andrebbe disperso nell’atmosfera. In questa maniera le emissioni gassose sono a temperatura decisamente bassa, abitualmente intorno ai 60 °C e si sfrutta in tal modo il calore latente che nelle applicazioni tradizionali andrebbe disperso.
Un ulteriore vantaggio dato da questo tipo di generatori di calore è dato dal fatto che la temperatura della caldaia è mantenuta al valore effettivamente occorrente all’istante della richiesta sfruttando la tecnologia della modulazione della fiamma, ovvero un continuo aumento e decremento della portata della fiamma stessa senza, possibilmente, raggiungere lo spegnimento completo. Questa tecnica consente pertanto di eliminare anche le perdite dovute ai cicli di isteresi introdotti dai differenziali termostatici dei sistemi tradizionali on-off. Inoltre, adattando la portata al livello minimo necessario, si ha una riduzione del volume dei gas combusti, che si traduce in una diretta riduzione di perdite di calore sensibile.
Questo tipo di regolazione viene effettuata in automatico, previa taratura da parte di tecnici specializzati in base alle caratteristiche dell'impianto, dalle apparecchiature elettroniche di gestione del sistema che provvedono in contemporanea alla somministrazione effettivamente occorrente del gas combustibile e dell’aria comburente occorrente, secondo tecniche di tipo PID (proporzionale-derivativo-integrativo). Molti dei sistemi in questione effettuano tali regolazioni mediante la variazione in continuo della velocità edlla ventola principale tramite un variatore di frequenza (inverter): questo accorgimento permette un risparmio anche in termini di energia elettrica assorbita.
La migliore applicazione di questo tipo di impianti trova il suo sbocco naturale negli impianti termici di tipo a pannelli radianti a pavimento i quali, per loro intrinseca concezione, lavorano a temperature decisamente basse.
Una applicazione nel campo degli impianti più tradizionali a radiatori è comunque senz’altro conveniente in special modo in una regione quale è la Liguria che passa con estrema facilità dalle temperature relativamente rigide a temperature decisamente miti con susseguente minor richiesta di calore verso le utenze.
Il sensibile maggior costo iniziale è comunque rapidamente ammortizzato in quanto la statistica degli impianti realizzati indica un risparmio che si aggira facilmente attorno al 40% rispetto ad impianti tradizionali.
Ritornando a quanto accennato in relazione agli sgravi fiscali occorrono alcune precisazioni: tali sgravi, dilazionabili da un minimo di tre anni fino ad un massimo di dieci, per essere fruibili devono entrare in un contesto più generale che vede opere accessorie indispensabili quali l’adozione di valvole termostatiche poste sui radiatori di ogni ambiente, l’installazione di pompe a gestione elettronica del numero dei giri, la certificazione rilasciata da un professionista abilitato che attesti la validità degli accorgimenti messi in campo.
Le valvole termostatiche, del tipo a bassa inerzia, provvedono a loro volta alla chiusura o riapertura del flusso di calore ai radiatori ogni qual volta che se ne presenti la necessità. Il sensore di tali valvole abitualmente è montato in luogo della tradizionale manopola e percepisce gli apporti gratuiti di calore presenti negli singoli ambienti quali che sia la provenienza, ad esempio il soleggiamento delle stanze, calore proveniente da lampade e quant’altro.
Se di interesse il sistema delle valvole anzidette può essere integrato con un sistema di contabilizzazione del calore erogato da ogni corpo scaldante e fruito dall’utente il quale, di conseguenza, può decidere la temperatura di ogni singolo ambiente trasformando l’impianto centralizzato quasi in un impianto autonomo.
 
ENRICO FAVETO
 



Corte costituzionale e termine di grazia

La Corte Costituzionale, con ordinanza 410 del 14/12/01 ha, di recente, probabilmente posto la parola fine alla controversa questione relativa alla concessione del termine di grazia in ipotesi di morosità per quanto concerne le locazioni per usi non abitativi.

            Prima di procedere all’esame degli orientamenti giurisprudenziali correnti fino ad oggi,   è bene ricordare da cosa sia costituito il cd.  “termine di grazia”.

            La legge 392/78 (equo canone) all’art. 55 dispone (le disposizioni sono ancora oggi in vigore),   in parziale deroga agli artt. 663 e seguenti c.p.c. che, in caso di morosità persistente alla data dell’udienza, sia possibile per il conduttore non solo sanare  in occasione dell’udienza stessa, ma anche chiedere un “termine di grazia” per il pagamento delle somme cadute in morosità, termine che il Giudice è tenuto a concedere per un periodo fino a tre mesi.

            Senza scendere in particolari interpretativi sull’applicazione della norma (rilevanza delle spese di lite, dei canoni a scadere successivi all’udienza ecc.), il problema oggetto della pronunzia della Consulta era se la disposizione processuale della sanatoria fosse applicabile esclusivamente  ai contratti ad uso abitativo o dovesse essere estesa anche ai commerciali e professionali di cui agli artt. 27 e seguenti L. 392/78.

            Le Corti di merito (ancora di recente, Trib. Bassano d.G. 2/12/99 e Trib. Terni 14/12/99) hanno solitamente optato per un’interpretazione estensiva della disposizione, mentre la Cassazione, in un primo momento indecisa, prendeva una posizione restrittiva, con la Sentenza Sez. Un. n. 272 del 28/4/99, che contraddiceva quella di poco anteriore n. 4031/98, ritenendo inapplicabile la sanatoria agli “usi diversi da abitazione”.

            A seguito della decisione delle Sezioni Unite, avente particolare valore orientativo anche per le Corti di merito, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di incostituzionalità dell’art. 55 L. 392/78,  nella parte in cui, in maniera illogica, non consentendo al conduttore di locale non abitativo di sanare la morosità in udienza o a seguito di concessione di termine di grazia, provocava un’inammissibile disparità di trattamento tra conduttori. e ciò in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione

            Ebbene la Corte Costituzionale, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, atteso che il legislatore avrebbe legittimamente operato una scelta discrezionale, trattando in maniera differente casi effettivamente di natura diversa, avendo ritenuto l’abitazione maggiormente tutelabile, quale bene primario, che il luogo di esercizio dell’ attività di un’impresa o di un professionista

      Rimane, sempre in questi casi, da chiedersi quanto i Giudici di merito possano ritenersi vincolati da questo provvedimento “interpretativo” che, di fatto, afferma la legittimità di un’interpretazione restrittiva, e ciò tenendo conto che è nei poteri della Consulta abrogare le norme illegittime, ma non anche  stabilire interpretazioni vincolanti per i Giudici Ordinari.

 Avv. Paolo Gatto



Polizza globale fabbricati

La polizza globale fabbricati ha alcune peculiarità che la rendono unica nel suo genere, per cui riteniamo utile fornire alcune informazioni ai lettori.

 Oggetto: La polizza globale è essenzialmente una assicurazione a copertura della responsabilità civile, per cui garantisce l'assicurato dalle richieste risarcitorie che potrebbero avanzare terzi danneggiati; ciò significa che non "copre" i danni accaduti alle cose dell'assicurato, ma tutela economicamente quest'ultimo da eventuali pretese di terzi.

 L'elemento caratteristico della globale è che la polizza, pur essendo stipulata a livello condominiale, garantisce su tutte le parti dell'edificio,comprese quelle private, per cui l'amministratore agisce in duplice veste di rappresentante dei condomini collettivamente (per quanto riguarda i danni che potrebbero cagionare le parti comuni a terzi e condomini) ma anche di rappresentante dei condomini singolarmente (per i danni provocati da loro proprietà esclusive, quali rotture di poggioli, tubi privati ecc.). E' proprio tale fatto che dà luogo a equivoci e motivi di confusione quando sia necessario procedere in via giudiziaria, in quanto il condominio, pur risultando l'ente assicurato, può non essere responsabile del fatto dannoso e quindi non legittimato passivamente se le parti di edificio che hanno cagionato l'evento non sono condominiali ma private.

 Fatti "coperti": la polizza interviene esclusivamente per "rotture accidentali". Detto termine viene interpretato dalle assicurazioni in senso restrittivo al fine di limitare i risarcimenti; in realtà, il termine "fatto accidentale" non significa fatto "non colposo" atteso che, in tale ipotesi, non sussisterebbe neppure responsabilità del danneggiante, trattandosi di caso fortuito per cui, con il termine "rottura accidentale" si deve intendere ogni fatto, non doloso o fortuito, riconducibile a responsabilità di uno o più condomini.

 Danni da infiltrazioni: Le polizze globali, normalmente, coprono solamente i danni provocati da acqua condotta (tubature), mentre non coprono (normalmente per contratto) le infiltrazioni da avarie da parti comuni (tetto facciate ecc.); il motivo di tale esclusione è evidente; le assicurazioni vogliono evitare che i condomini omettano i lavori di rilevante entità in quanto, comunque, coperti da assicurazione. E' bene ricordare che le polizze, coprendo solo le rotture accidentali, solitamente tendono a opporre resistenze quando la rottura del tubo sia avvenuta per vetustà.

 La "ricerca guasti": La ricerca guasti è una clausola accessoria alla polizza per la responsabilità civile; interviene a copertura delle spese necessarie alla ricerca della causa di infiltrazioni e conseguente ripristino dei luoghi manomessi. Come anticipato, si tratta di una garanzia accessoria alla responsabilità civile, per cui non interviene in assenza di danno risarcibile; paradossalmente, pertanto, in caso di rottura di un tubo, il condominio o il singolo devono sperare di avere provocato danni a qualcuno per poter ricevere un indennizzo sui lavori di ricerca e ripristino.

 Termini per la richiesta: E' bene ricordare che, in caso di sinistro, è obbligatorio per legge procedere alla denuncia di sinistro all'assicurazione entro tre giorni dalla scoperta del fatto. Tale onere, che solitamente incombe sull'amministratore, può rappresentare obbligo del singolo il quale, qualora riceva una richiesta di risarcimento del danno, deve immediatamente darne notizia all'amministratore affinché proceda alla denuncia.

 Modalità di risarcimento: solitamente, nelle ipotesi di intervento, vi è una franchigia, per cui l'assicurazione, periziati i danni, sottrae dall'indennizzo una somma in percentuale (o forfettizzata); inoltre, vigendo il criterio proporzionale, rileva la somma complessiva assicurata per cui, se lo stabile è complessivamente assicurato per una somma inferiore al suo reale valore, l'indennizzo subirà un decremento proporzionale.

Le somme non coperte dalla polizza sono dovute al danneggiato direttamente dal danneggiante (condòmino se il danno è provenuto da parte privata, condominio se da parte comune).

 Accesso ai documenti: essendo ogni singolo condomino (nonostante rappresentato nella sottoscrizione della polizza dall'amministratore) titolare del contratto, lo stesso ha il diritto all'accesso ai documenti che lo vedono interessato (perizie quietanze ecc.) per cui, in caso di rifiuto da parte dell'ente assicuratore, potrà pretendere che gli sia data copia di quanto richiesto.

 Quietanza: prima di procedere alla liquidazione dell'indennizzo o risarcimento, l'assicuratore, fa sottoscrivere al danneggiato o all'assicurato, una rinunzia ad ogni altra pretesa; nelle ipotesi di polizza fabbricati che, ripetiamo, copre il danneggiante dalle richieste di terzi, la quietanza è sottoscritta dall'amministratore che, con tale sottoscrizione, rinunzia a richiedere altre somme all'assicurazione. L'amministratore, rappresentando terze persone, dovrà prestare particolare attenzione prima di sottoscrivere la quietanza, soprattutto quando agisca per conto di un singolo condomino responsabile del danno. Quest'ultimo, infatti, qualora ricevesse un' ulteriore richiesta risarcitoria da parte del danneggiato non completamente soddisfatto dall'assicurazione, potrebbe chiedere i danni all'amministratore che ha accettato una somma minore, rinunziando ad ogni pretesa.

Consulente legale A.P.P.C.



Decalogo dell'aministratore, le regole da seguire...
S.O.S. Amministratore (Il decalogo da seguire)

A fronte di episodi spiacevoli, anche di una certa gravità, che hanno visto coinvolti amministratori di condominio, riteniamo utile fornire ai visitatori alcuni consigli in dieci regole, individuando i quattro momenti critici:

Fase della nomina

1)-Evitare di dare credito a chi si vanta circa il numero di stabili amministrati e a chi ostenta strutture e mezzi: a volte detto atteggiamento è teso a celare carenze di perizia e correttezza.

2)-Evitare di dare credito a chi ostenta un carattere forte e spregiudicato: detto atteggiamento, che viene normalmente assecondato ed anzi, in alcuni casi, “cercato” dai condomini affinché sia fatto valere nei confronti di terzi, ricade, invece,spesso a danno degli stessi proprietari quando sorgono problemi o incomprensioni; ciò quando non ricorra persino una sorta di megalomania che porta il soggetto a riconoscersi “più furbo degli altri”, con le prevedibili conseguenze.

3)-Evitare di dare credito ai consigli dei condòmini che si reputano esperti in materia: il condominio è un campo nel quale si riversano frustrazioni da parte di soggetti dal carattere “particolare”; capita, infatti, molto spesso che persone inesperte, il cui unico interesse fino al giorno prima era legato alle sorti del campionato di calcio, trovino modo di farsi seguire; solitamente questi soggetti nutrono un’invidia inconscia verso il giovane che cerca di affermarsi e credono invece di condividere le sorti di chi abbia raggiunto la meta, con merito o meno.

4)-Propendere per persone giovani con medio-alta scolarità: gestire un condominio non è lo stesso che gestire una multinazionale; qualchepossibile piccolo errore iniziale non produrrà mai i danni di una gestione scorretta.

Fase della gestione

5)- Cercare di non dimenticare che i beni amministrati sono dei condomini e di nessun altro: i condomini devono sempre esigere trasparenza ed evitare di lasciare troppa libertà a chi amministra, soprattutto nella scelta delle imprese in occasione di lavori rilevanti.I condomini dovranno dirigere la loro scelta su imprese non a responsabilità limitata, assicurate, con titolari solvibili (meglio se proprietari di immobili) e, naturalmente, non protestati. L’ “istituto” della “cagnotta” o tangente, non cagiona solo un danno economico, atteso che l’amministratore che accetta prebende diventa “ricattabile” e può passare sopra alla cattiva esecuzione delle opere, magari non denunciandone immediatamente i vizi e cagionando danni gravi.

Indizi di pericolo

6)-Prestare attenzione in caso di eccessiva litigiosità: anche quando non sia direttamente imputabile all’amministratore, la presenza massiccia di cause è indice di cattiva gestione; l’Amministratore è pur sempre “l’esperto” per cui la litigiosità è, il più delle volte, conseguenza della sua negligenza, imperizia o, anche solo del suo pessimo carattere.

7)-Controllare sempre il rendiconto bancario condominiale: il criterio di gestione del condominio è quello di cassa per cui, qualora il rendiconto diverga dalle risultanze del c.c. bancario, è sempre segno di irregolarità.

8)-Prestare attenzione agli atteggiamenti mendaci: le condotte mendaci ricorrenti sono a volte il mezzo per perpetrare e portare avanti disegniilleciti.

9)-Correre immediatamente ai ripari in caso di sospensioni di servizi, lavori o in caso di gravi ritardi nei pagamenti: sono sempre le conseguenze finali di una gestione gravemente scorretta, protrattasi nel tempo.

Revoca

10)-Non accettare compromessi in caso di revoca: ottenere la revoca di un amministratore scorretto non è semplice neppure in via giudiziaria, atteso che è difficile dimostrare le irregolarità e, soprattutto, il pericolo di conseguenze gravi se il danno non si è ancora verificato. La revoca dovrebbe avvenire, se possibile, per determinazione cosciente dell’assemblea.Molti amministratori revocati o revocandi rifiutano di passare le consegne dichiarando di vantare crediti per anticipazioni; i condomini non dovranno cadere nel tranello e non approvare nulla. Il Giudice ordinerà la consegna immediata della documentazione, e solo allora, si verificherà la situazione.

Avv. Paolo Gatto

Consulente legale A.P.P.C



Professioni non regolamentate

Il punto sulla legge per il riconoscimento delle professioni non regolamentate

La legge sul riconoscimento delle professioni non regolamentate dovrebbe essere riportata in discussione in Parlamento.

Infatti,dopo la legge delega varata nella scorsa legislatura ma non approvata , sembra che tenendo come base di partenza lo stesso progetto, l’attuale Governo, abbia intenzione di mettere ordine in un mondo di professioni che non hanno per adesso nessun riconoscimento giuridico.

La ns. adesione al CoLAP ( Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, ha come scopo,” la finalità di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione le Libere Associazioni Professionali italiane per ottenere il loro riconoscimento giuridico e di rappresentarle, per questi fini, ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle rispettive Associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali.” Come descritto all’art. 2 dello STATUTO del CoLAP.

A tutt’oggi hanno aderito a tale coordinamento 84 Associazioni rappresentanti 6  differenti aree tematiche.

E’ ns. dovere incalzare l’attuale Governo affinché la  Professione di Amministratore Condominiale, anche attraverso la ns. Associazione, sia  riconosciuta e regolamentata in modo da garantire l’utente sulla serietà e sulle prestazioni  dei ns. Associati.

Noi già da lungo tempo, attraverso il CODICE DI COMPORTAMENTO , garantiamo l’utente  sulla serietà delle prestazioni e la preparazione professionale dei ns. associati .

Rimaniamo così in attesa di quello che l’attuale Governo vorrà fare in merito, ma nel contempo garantiamo tutti i ns. soci che incalzeremo tutta la classe politica per arrivare ad una legge che,attraverso il riconoscimento dell’associazione e dei propri associati,

garantisca l’utente sulla serietà del professionista.

Il Segretario Nazionale ALAC

cav. Aldo Postani     



ALAC contraria al fascicolo sul fabbricato

PERCHE’ DICIAMO NO AL FASCICOLO DEL FABBRICATO
 

  L’A.L.A.C. (Associazione Liberi Amministratori Condominiali) esprime la propria contrarietà al disegno di legge n° 721 ( Sen. Manfredi ed altri) per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, che porterebbe ad un altro onere a carico della proprietà privata .

Già nella passata legislatura, Governo D’Alema, era stato presentato un disegno di Legge, contestato dal Centro-Destra.

     Il fascicolo del fabbricato, infatti, si collocava all’interno di un disegno di burocratizzazione e procedimentalizzazione dell’individuo tipico di un governo di centrosinistra ma senz’altro estraneo ai principi liberali di questa amministrazione che pare invece, almeno in questa ipotesi, seguire le orme dei suoi predecessori; oppure si deve pensare che questo voltafaccia sia in realtà indotto da interessi corporativi ben individuabili all’interno delle stesse organizzazioni orbitanti intorno alla casa, interessi che sono stati poi gli stessi ad avere ispirato il primo disegno di legge?

L’ultimo disegno di legge, come il primo, dal punto di vista tecnico, si presta già ad accuse di “inutilità”, dal momento in cui la verifica sulle strutture avvenga “senza ausilio di specifica strumentazione” e, di fatto,   si basi soltanto sulla documentazione fornita da Professionisti abilitati ed iscritti all’albo.

In altre parole, quello che oggi si vuole fare passare per una questione di sicurezza è stato ideato a scopo per lo più amministrativo, se non burocratico (e a spese comunque del cittadino).

 

A ben vedere, peraltro, le eccezioni che possono essere mosse sono altre. In primo luogo, perché gli Enti preposti al controllo ed alle verifiche molte volte sollecitati dagli stessi abitanti, specialmente nei vecchi Centri Storici, non intervengono tempestivamente e prendere i dovuti accorgimenti per evitare eventuali stati di pericolosità? A ns. avviso questi Enti ( VV.FF., Protezione Civile, Uffici Tecnici Comunali, Provinciali e Regionali ) dovrebbero essere potenziati e responsabilizzati .

 

Inoltre, qualora un’ingente quantità di fabbricati fossero ritenuti non idonei in quanto pericolosi (il legislatore sa benissimo che numerose zone geografiche anche vaste sono costantemente sottoposte a minacce sismiche o franose) come intenderà agire o meglio dove intenderà ricoverare,  coloro che saranno sgomberati, quando lo stesso non è in condizione di controllare la situazione neppure dal punto di vista conoscitivo?

 

13 dicembre 2001

IL PRESIDENTE NAZIONALE A.L.A.C

Avv. Paolo Gatto



La Figura dell'amministratore di condominio
LA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

La figura di amministratore di condominio che, secondo l’ALAC, dovrebbe affermarsi ed essere protetta, è quella delProfessionista, con un numero di condominii non superiori ai trenta quaranta, che gestisce il proprio lavoro con la diligenza del buon padre di famiglia, così come descritto nel principio del Codice Civile in materia di mandato. Sicuramente, estranea agli interessi dell’associazione, è la grande impresa o il grosso amministratore.

La professione dell’amministratore, infatti, si è affermata negli anni settanta, in occasione del boom economico, fatto che ha permesso a chi, in quel momento, non avesse una scolarità tale da poter esercitare una professione protetta, né sopportare l’impegno di un lavoro dipendente, di trovare terreno fertile per potersi ritagliare una professione, potersi ingrandire, non esistendo, in quel periodo alcuna forma di concorenza, né alcun controllo da parte degli amministrati.

Queste persone hanno creato dei piccoli imperi economici, non basati sulle effettive capacità ma, per lo più sfruttando ( e ciò avviene ancora oggi ) il vantaggio di essere stati i primi.

Attualmente questi professionisti sono diventati imprese, a volte anche dinastie, con la prerogativa di proteggere i propri monopoli,magari attraverso un albo che,da una parte possa sanare le loro posizioni privilegiate, dall’altro, possa dare a loro stessi la possibilità di chiudere le frontiere ai giovani ( non necessariamente dal punto di vista anagrafico), amministratori i quali, peraltro, stanno già facendosi strada grazie alle loro qualità, capacità e conoscenze.

Non basta, infatti, un ufficio attrezzato, al fine di poter affermare di riuscire a gestire centinaia di stabili ;amministrare condomini non si risolve  nel compiere  una serie di procedimenti contabili; la fase contabile rappresenta solo una parte delle procedure che l’amministratore deve gestire, procedure che necessitano di conoscenze tecniche, ma anche di acquisizioni di pareri tecnici, giuridici e pareri di altre discipline specialistiche, ordine e diligenza nell’istruzione delle pratiche, rispetto delle persone e degli interlocutori, oltre che del proprio lavoro; per questo tipo di attività non serve ostentare cellulari o veloci computer dell’ultima generazione, serve passione, diligenza nel tenersi informati sulle novità, dedizione, umiltà nei confronti degli amministrati, dei tecnici e dei fornitori e, naturalmente, il giusto impiego del tempo dovuto.

Per troppo tempo le assemblee sono state di fatto governate dalla prepotenza e dalla presupponenza di chi si ostentava esperto ma che, in realtà, non solo anteponeva i propri interessi a quelli dei condomini, ,ma agiva a loro danno e a proprio vantaggio, facendo lievitare, grazie ad intrallazzi dovuti proprio alla potenza e, quindi, all’influenza dell’impresa, i costi all’interno delle spese amministrative dello stabile.

Queste imprese sono diventate oggi vere e proprie dinastie, dove le ultime generazioni, per lo più svogliate e più attente all’ostentazione dei propri mezzi economici che all’impegno nel proprio lavoro, stanno cedendo il passo alle NUOVE LEVE DI AMMINISTRATORI INTELLIGENTI E COSCIENZIOSI.

La funzione della nostra associazione, nell’ambito di questo trend, non e quella di diffendere dei privilegiati dagli attacchi esterni, ne’ quella di esercitare un controllo (più o meno effettivo) sulla loro attività attraverso l’applicazione di un codice deontologico (che peraltro l’ALAC possiede) ma quello di rimanere a contatto dei professionisti, conoscerli uno per uno , aiutarne l’attività attraverso servizi associativi di consulenza  ed assistenza e attraverso i dovuti convegni e corsi di aggiornamento.

Un’eventuale riforma, pertanto, dovrebbe volgersi nella direzione di un’affermazione di quelle associazioni che non si limitino ad un controllo esterno ma seguano, passo per passo, l’attività dei propri soci e rimangano in simbiosi con loro, piccoli e medi amministratori, che vivono decorosamente del proprio lavoro, con le giuste ambizioni, ma con precise regole di correttezza e diligenza, e non di quelle che tentino di difendere i privilegi di coloro che, forse complici, una parte di condomini (che per la verità sono sempre meno) hanno monopolizzato, fino ad oggi, il mercato.

 
Il segretario Nazionale ALAC
Aldo Postani



Riscaldamento

RISCALDAMENTO : IMPIANTI CENTRALIZZATI DPR 26 

AGOSTO 1993N. 412 - DPR 21 DICEMBRE 1999 N. 551

Proprietari di casa, inquilini e amministratori condominiali sono i destinatari della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del regolamento di attuazione sancito dal DPR del 26 agosto 1993(*), modificato dal DPR del21 dicembre 1999(**) in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Le integrazioni e le modifiche apportate al primo decreto di attuazione(finalizzato ad un risparmio energetico nel settore del riscaldamento degli edifici,ad una riduzione dell’inquinamento ambientale e ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti) hanno precisato alcuni punti poco chiari e incrementato notevolmente le responsabilità e gli adempimenti di installatori e manutentori.
CHI E’ RESPONSABILE?
Responsabile del funzionamento della caldaia e della sua manutenzione ordinaria è l’occupante dei locali (proprietario, inquilino, usufruttuario) o il suo rappresentante (amministratore condominiale) oppure un altro soggetto da lui delegato (terzo responsabile).
Responsabile della manutenzione straordinaria dell’impianto è, invece, il proprietario dei locali o il suo rappresentante oppure altra persona delegata (terzo responsabile).
CHI E’ IL TERZO RESPONSABILE?
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto , ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti ( legge 46 del 5 marzo 1990)
Il terzo responsabile deve essere unico per la gestione della manutenzione ordinaria, straordinaria e l’esercizio dell’impianto e deve possedere conoscenze tecniche, economiche ed organizzative adeguate alla complessità dell’impianto a lui affidato; inoltre per gli impianti superiori a 350 Kw deve essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali , ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti della Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000 per l’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.
L’ atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone alle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di contratti particolari (art. 6 dpr 21 dicembre 1999). Il terzo nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve comunicare entro sessanta giorni la propria nomina all’ente locale competente per i controlli ( legge 10/91); al medesimo ente vanno comunicate eventuali revoche, dimissioni o variazioni di consistenza o titolarità dell’impianto.
Il nome del terzo responsabile deve essere riportato con evidenza sul libretto di impianto o sul libretto centrale
OBBLIGHI DI ESERCIZIO
Gli impianti di riscaldamento hanno dei limiti di accensione sia per orario che per periodi dell’anno in base a dove è situato l’immobile. Inoltre la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non deve superare i seguenti valori:
a) 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici industriali e artigianali
b) 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Per gli impianti di vecchio tipo sono previsti determinati orari giornalieri di accensione e periodo di esercizio
a seconda delle sei zone climatiche individuate su tutto il territorio nazionale in base alla temperatura media registrata durante l’anno (ciascuno dei circa 8.100 comuni italiani appartiene a una di queste zone energetiche). Vi sono inoltre altre regole: l’impianto va acceso dopo le 5 di mattino e chiuso entro le 23 (tranne la zona F) le ore del giorno permesse possono essere frazionate in due o più periodi.
Per conoscere la propria zona di riferimento è possibile rivolgersi al Comune oppure consultare la Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 riportante l’elenco completo.
Per gli impianti di nuovo tipo, invece, non esistono limitazioni nell’orario. Sono considerati di nuovo tipo i seguenti impianti:
- centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico(obbligatorio dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato)
- con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge
- con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari
L’amministratore deve appendere accanto la caldaia in un luogo ben visibile un cartello riportante nome dell’immobile, comune ed altitudine, zona climatica, periodo annuale e orario di attivazione della caldaia, dati del responsabile dell’esercizio e della manutenzione.

 
ZONE ENERGETICHE

 

ACCENSIONE MAX ORE
PERIODI DI ACCENSIONE
A
6
1 dicembre - 15 marzo
B
8
1 dicembre - 31 marzo
C
10
15 novembre - 31 marzo
D
12
1 novembre - 15 aprile
E
14
15 ottobre - 15 aprile
F
nessun limite
nessun limite

 

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L’originale del rapporto dovrà essere conservato ed allegato al libretto di centrale o d’impianto. In caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza inferiore a 35 Kw il rapporto dovrà essere conforme al modello dell’allegato H del DPR 21 dicembre 1999.
Elenchiamo alcuni degli adempimenti previsti per la manutenzione ordinaria ( per un elenco completo che tenga conto delle caratteristiche dei singoli impianti consultare interamente la normativa presa in considerazione e le norme UNI):
- per le caldaie con potenza uguale o superiore a 35 Kw si devono eseguire le operazioni di manutenzione almeno una volta all’anno all’inizio del periodo di riscaldamento.
- per le caldaie con potenza uguale o superiore a 350 Kw sono previsti due controlli : uno all’inizio del periodo di riscaldamento, uno a metà dello stesso periodo per controllare il solo rendimento di combustione.
- controllo del consumo di acqua mediante lettura del contatore ogni due mesi
- controllo del serbatoio del gasolio una volta all’anno, prima dell’accensione
- verifica approfondita del serbatoio del gasolio (occorre smontare la caldaia) ogni 5 anni.
- controllo bimestrale del rendimento di combustione percentuale
- pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei fumi superi di 50° C quella misurata a caldaia pulita.
Per la manutenzione straordinaria possono essere necessarie, a seconda del caso, la relazione tecnica (***)sul modello previsto dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 e autorizzazione da parte del Comune (silenzio-assenso).
Ogni impianto deve essere munito di un particolare documento il cosiddetto “libretto” sul quale vanno annotate le caratteristiche dell’impianto e tutti gli interventi di manutenzione e conservazione. Per le caldaie con potenza fino a 35 Kw il documento prende il nome di “libretto d’impianto” (conforme all’allegato G DPR 412 26/08/93),mentre per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 Kw viene chiamato “libretto di centrale” (conforme all’allegato F DPR 412 26/8/93).
Per le nuove installazioni e per le ristrutturazioni o i cambi della caldaia l’installatore deve provvedere alla intestazione e compilazione iniziale del libretto all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione. La ditta installatrice, quando ha completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico,
è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità ( legge 46/90) e ad inviare all’ente competente per i controlli previsti dalla legge copia della scheda identificativa , contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
Per gli impianti preesistenti, la compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, nonché la compilazione per le verifiche periodiche deve essere effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
I libretti sono composti di più parti tra le quali: descrizione degli apparecchi e delle loro caratteristiche, risultati dei controlli effettuati durante la manutenzione dell’impianto, annotazioni particolari a seconda che l’impianto sia centralizzato o individuale.
POTENZA DELLA CALDAIA
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
MANUTENZIONE
VERIFICHE STRUMENTALI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
inferiore a 35 Kw
(30.100 Kcal/h)
occupante
o
ditta abilitata L. 46/90
ditta abilitata L. 46/90
una volta all’anno
ditta abilitata L. 46/90
una volta ogni due anni
da 35 Kw a 350 Kw
(da 30.100 a 301.000 Kcal/H)
amministratore
o
ditta abilitata L. 46/90
(in possesso di patentino L. 615/66 oltre 232 Kw)
ditta abilitata L. 46/90
una volta all’anno
(salvo indicazioni più restrittive norme UNI e CEI)
ditta abilitata L. 46/90
una volta all’anno
superiore a 350 Kw
(301.000 Kcal/h)
amministratore
o
ditta abilitata L. 46/90
(in possesso patentino L. 615/66)
ditta abilitata L: 46/90
una volta all’anno
(salvo indicazioni più restrittive norme UNI e CEI)
ditta abilitata L. 46/90
due volte all’anno
I CONTROLLI
I controlli sono affidati ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per la restante parte del territorio
Le verifiche, necessarie ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio, devono essere effettuate con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto. Entro il 31 dicembre 2000, e da quella data ogni due anni, gli enti di cui sopra devono inviare alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell’ Industria, una relazione sullo stato di efficienza, sulle caratteristiche degli impianti termici e sui risultati dei controlli.
Al fine di redigere un catasto degli impianti esistenti, gli enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile , che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l’ubicazione e la titolarità degli impianti da esse forniti nell’ultimo anno.
SANZIONI 
Accensione dell’impianto in ore o in giorni non consentiti, superamento temperatura massima, mancata manutenzione o compilazione libretto caldaia
da 1 a 5 milioni

 

Contratto di terzo responsabile difforme dalle norme
1/3 dell’importo del contratto
Mancato adeguamento dell’impianto alle norme di sicurezza (legge 46/90)
da 0,5 a 5 milioni

 * DPR 26 agosto 1993 n. 412Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993

** DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06 aprile 2000
***Decreto del ministero dell’Industria 13 dicembre 1993 Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1993
       Oriana Negro
 



 


Giurispudenza - Parte statica
PARTE STATICA:
Parti comuni:
Parti comuni e titolo:

Cass. 4963/01: Qualora un regoalmento contrattuale contenga divieti di adibire unità ad attività rumorose, non si applica l'art. 844 c.c., ma è sufficiente, a fare scattare il divieto, che l'attività svolta sia potenzialmente idonea ad integrare attività rumorosa (nella specieintrattenomento di cilienti con musica).

Cass. 11684/00: Il regolamento contrattuale può imporre pesi su alcune proprietà a favore di altre (servitù, tra scrivibili) o prestazioni di condomini a favore di altri (oneri reali) ovvero può imporre limiti al godimento di unità immobiliari (obbligazioni propter rem).   Tale ultima fattispecie si prescrive come un qualsiasi diritto se non esercitata.

Cass. 4953/01: Qualora una parte di un edificio sia ricompresa nell'art. 1117 c.c., spetta al condomino che ne reclami la proprietà dimostrarne l'esclusiva titolarità a mezzo valido titolo (nella specie veniva escluso l'esclusività dell'ultima parte del vano di accesso alle rampe delle autorimesse che serve solo l'ultimo garage, in quanto non era dimostrato che al momento della formazione del condomnio vi fosse stata attribuzione di proprietà esclusiva).

Diritti e doveri sulle parti comuni:

Cass. 855/00: Il possesso dei condomini sulle parti comuni si esercita diversamente a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari o siano utili soggettivamente.
 
Cass. 5666/00: La cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c può essere usata dal condomino anche in modo particolare, e diverso dal suo normale uso, se ciò non alteri l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attualio potenziali degli altri condomini.

Cass. 8886/00: L'uso della cosa comune, da parte di ciscun partecipente, ai sensi dell'art. 1102 c.c., incontra due limiti fondamentali nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune, e nel divieto di impedire agli altri partecipenti di farne parimenti uso.

Cass. 7489/01: IL condominio non è tenuto ad intervenire a favore del condomino quando l'insufficiente riscaldamento dell'appartamento di quest'ultimo non sia dovuto a carenza dell'impianto ma del sistema di isolamento della sua unità  immobiliare.

T.VR. 1224/00: Il diritto del condomino ad installare una stazione base per telefonia sul tetto un'antenna telefonica non necessità di approvazione assembleare, atteso che l'assemblea non può limitare il suo diritto di cui all'art. 1102; va, comunque, tutelato in via d'urgenza, il diritto alla salute del condomino che viene esposto all'inquinamento da elettrosmog in misura apprezzabilmente superiore alla generalità della popolazione, e ciò mediante l'ordine di sgombero del manufatto.

T. PC. 1135/00: La sostituzione del tetto in lastrico solare calpestabile, operata dal proprietario dell'ultimo piano, costituisce innovazione illecita e non rientrante tra i poteri di cui all'art. 1102 c.c.

T. BO. 2695/00: I muri delimitativi del vano scale non sono accessori alle medesime, ma costituiscono strutture portanti dell'edificio.

Ripartizione:

Cass.8292/00: Tra le spese condominiali è necessario distinguere quelle necessarie per la conservazione, da quelle soggettive per il godimento effettivo. Riguardo alle prime, la ripartizione andrà eseguita in relazione alle quote, trattandosi di obbligazione propter rem,mentre le seconde dovranno essere ripartite sulla base del consumo effettivo. 

Cass. 637/00: I balconi non rappresentano parti condominiali in quanto non necessari all’esistenza dell’edificio. I principi di cui all’art. 1125 c.c. (volte e solai) sono applicabili ai balconi soltantonelle ipotesi in cui la soletta integri la stessa funzione di quella interna; ciò non avviene nei balconi aggettanti. Il calpestio, il celino ed il parapetto hanno titolarità diverse. Il calpestio è di titolarità dei piani soprastanti, mentre gli elementi architettonici presenti nel celino e nel frontalino assumono rilevanza condominiale.

Cass. 7603/99: 
Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte e della parte sottostante della soletta del balcone assolvono funzioni di decoro architettonico, a meno che l’edificio non sia totalmente privo di qualsiasi uniformità architettonica.

Cass. 568/00:Gli elementi decorativi dei balconi , svolgendo una funzione di tipo estetico, costituiscono parti comuni, con la conseguenza che la spesa relativa al rifacimento va ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale alla proprietà.

Cass: 16067/00: La terrazza a livello, essendo destinata a dare un affaccio all'immobile a cui appartiene, può essere equiparata al lastrico soltanto quando assolva a funzioni essenziali di copertura dell'edificio.

Cass. 7727/00: Il proprietario della terrazza a livello risponde dei danni provocati al condomino coperto, se sussiste colpa, essendo inapplicabile l'art. 1126 c.c.

C. App. Taranto:  Mentre nelle ipotesi di lastrico solare, in caso di infiltrazioni, la ripartizione della spesa di risarcimento del danno va eseguita sulla base dell'art. 1126 c.c., nelle ipotesi di terrazza a livello,   è necessaario verificare il proprietario del bene che ha la custodia del bene, il quale è tenuto a vigilare che non vengano prodotti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.

T. Busto Arsizio 1075/01:  Qualora un condomino venga danneggiato da un ingorgo della fognatura a causa di un atto colposo di un condomino non individuato, il condominio non è responsabile dei fatti e non è tenuto al risarcimento del danno.

T. SA 542/01:I balconi aggettanti non sono condominiali ma privati; sono condominiali solo gli elementi decorativi e i rivestimenti dei frontalini e dei celini.

Innovazioni vietate:
 

Cass. 4190/00:Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si applicano anche agli edifici in condominio, in quanto l'art. 1102 non deroga all'art. 907 c.c.

Cass. 6921/01: Esula dai diritti del condomino ai sensi dell'art. 1102 ed è pertanto illegittima la creazione di un vano nel sottosuolo condominiale quando tale vano sia ad esclusivo uso del condomino medesimo ed abbia un estensione ed una consistenza tale da impedire agli altri condomini di fare pari uso del sottosuolo.

Cass. 15390/00: Al fine di verificare la legittimità dell'apertura di una porta finestra da parte di un condomino su prato comune è necessario verificare 1)-se il prato comune è accessorio allo stabile, in caso contrario l'apertura è illecita 2)-in caso affermativo, se realizzi una migliore utilizzazione dell'area o invece ne alteri la destinazione a carico degli altri condomini; nel primo caso il diritto del condomino rientrerà nelle previsioni dell'art. 1102, nella seconda ipotesi si tratterà di innovazione vietata.

 



Giurisprudenza - Parte dinamica

PARTE DINAMICA:
Ente Condominio:

Cass.7891/00: Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, per cui l'Amministratore ha solo una rappresentanza che non priva i condomini di poter agire personalmente a tutela dei propri diritti, costituendosi, anche personalmente, e per la prima volta, in appello.

Organi:
Amministratore:

Cass. 10815/00: L'amministratore di condominio configura un rapporto di mandato con rappresentanza, per cui alla scadenza del rapporto, è tenuto a restituire tutte le somme in suo possesso a prescindere dalla gestione cui le somme si riferiscono.

Cass. Penale 19678/01: Incombe sull'amministratore il dovere di eliminare ogni pericolo di crollo in un edificio (nellaspecie un pezzo di cornicione), per cui la responsabilità dei condomini sussiste solo quando l'amministratore, per un fatto accidentale, non abbia potuto provvedere.

Cass. 4706/01: I procedimenti per la nomina e la revoca di amministratore, essendo ricompresi tra quelli non contenzionsi di volontaria giurisdizione, non sono sottoposti alla disciplina della soccombenza, per cui le spese legali fanno carico al procedente.

T.Bo 1471/00: L'effetto purgativo della vendita giudiziaria non si applica in limitazione all'art. 63 disp. att. c.c., in quanto l'acquirente rimane vincolato alle spese sorte nell'anno in corso e in quello precedente anche se l'immobile è stato acquistato all'asta.    I crediti del condominio necessari per il mantenimento della cosa comune devono essere assegnati dal Giudice in prededuzione agli altri creditori.

T. GE 1501/01: Qualora il compenso dell'amministratore sia concordato in via forfettaria, non è dovuto compenso straordinario per lavori specifici.

Assemblea:

Cass. 697/00: In mancanza di una norma che disponga altrimenti, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea.    Per cui non vi sono conseguenze sulle decisioni prese in seconda convocazione, se la prima sia andata deserta a causa dell'orario notturno.

Cass. 126/00: Non rientra tra le competenze dell’assemblea modificare i criteri di ripartizione di cui alla legge o al regolamento contrattuale, per cui la relativa delibera è nulla, mentre rientra la concreta ripartizione di una spesa, anche eseguita su principi illegittimi, per cui la relativa delibera è meramente annullabile.


Cass. Pen. 3031/01: Occorre l'unanimità al fine di dare mandato all'amministratore per procedere con querela nei confronti di chi si è macchiato di reati nei confronti del condominio (nella specie sottrazione di energia elettrica).

Cass. 4721/01: Nei condomini minimi (formati da due soli condomini) non si applicano le maggioranze relative al condominio (non essendo possibile raggiungere le maggioranze di "teste") per cui si applicano quelle relative alla comunione (artt. 1105, 1106 c.c.).

Atti :


Delibere assembleari

Cass. 15010/00: La delibera assembleare non può approvare in blocco genericamente le spese, ma deve distinguere analiticamente le spese per l'uso delle parti comuni e le spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria).

Cass. 2301/01: Il principio secondo il quale è nulla la delibera che modifica i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123 ma è annullabile quella che, in concreto, ripartisce le spese su criteri sbagliati, non si applica quando l'assemblea consapevolmente deroghi una tantum i criteri di ripartizione di una spesa nel qual caso la delibera è nulla.


Cass. 13013/01: Come avviene per le società, sono nulle le delibere che hanno oggetto impossibile o illecito (norme di ordine pubblico), che esorbitino dalla competenza dell'assemblea, o che violino diritti inviolabili dei singoli, mentre sono annullabili quelle affette da vizi di convocazione o approvate con una maggioranza insufficiente.

C. A. Lecce  (Taranto) 257/98: L'azione di annullamento non è esperibile se la delibera viziata è stata sostituita da una legittima.


T. Busto Arsizio: 1315/00:Il sindacato dell'Autorità Giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e alla discrezionalità dell'assemblea, essendo limitato alla legittimità; la valutazione si estende all'eccesso di potere, quando la volontà dell'assemblea è deviata a finalità estranee a quelle collettive.


T. Bs 3066/00: E nulla la delibera che abbia aggiunto dei divieti a quelli già esistenti nel regolamento di condominio, atteso che l'assemblea non può limitare i diritti dei condomini ma solo disciplinarli.

T.NA 28/11/00: il principio secondo il quale solo l'assente o il dissenziete può impugnare la delibera annullabile, non si applica se il condomino, presente per delega, ha votato favorevolmente ad un punto che non figurava all'ordine del giorno, atteso che, in questo caso, il delegato ha votato in difetto di valida procura, ovvero senza poteri.

T. BO. 639/00: Non costituisce innovazione, da approvarsi con la relativa maggioranza, la installazione di una recizione metallica sostitutiva di paletti, atteso che non viene mutata l'entità materiale del bene, attarverso la sua radicale trasformazione.

Atti dell'amministratore:

Cass. 15283/00:L'amministratore è tenuto, secondo l'ordinaria diligenza, al fine di assicurare la corretta convocazione dell'assemblea, a svolgere le dovute indagini per rintracciare i condomini non più presenti al precedente recapito, anche chiedendo notizie agli altri condomini.


FISCO- AGEVOLAZIONI SULLA CASA

IL 36% SULL'INTERVENTO UNICO PLURIENNALE

Nel 1999 ho iniziato lavori di ristrutturazione di un immobile abitativo in relazione ai quali ho prodotto comunicazioni per la detrazione del 41 per cento.

I lavori sono proceduti lentamente, tant'è che verranno ultimati, presumibilmente, entro il 2002. Per le spese sostenute nel 1999 ho chiesto la detrazione Irpef nella misura del 41%, per quelle sostenute nel 2000 nella misura del 36 per cento.

Potrò furire del 36% anche per le spese che sto sostenendo nel 2001 ed eventualmente anche per quelle che sosterrò entro il 30 giugno 2002?

 

Luigi Stassano - CASALMAGGIORE

Nell'ipotesi descritta sembra trattarsi di un unico intervento iniziato nel 1999 con lavori di durata pluriennale. In questo caso nell'ipotesi in cui non sussistano nuovi interventi rispetto a quelli abilitati dal provvedimento urbanistico del 1999 (Dia, autorizzazione o concessione edilizia), la detrazione Irpef continua ad applicarsi per tutti i pagamenti delle spese effettuati con bonifico bancario ed eseguiti entro il prossimo 31 dicembre 2001 (termine prorogato nel disegno di legge finanziaria in discussione in Parlamento al 30 giugno 2002). A questo fine, infatti, si sottolinea che non rileva ai fini dell'ammissibilità dei benefici la data di esecuzione dei lavori o quella di emissione della fattura, ma la data del bonifico bancario.

Nell'ipotesi, per contro, di nuovo intervento per il quale occorre un nuovo provvedimento urbanistico, ai fini della detrazione Irpef è necessario attivare una nuova procedura per la richiesta dei benefici (comunicazione al centro servizio e all'Asl).








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