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Articolo: ELABORAZIONE CU e 770/2021 (lavoro autonomo) - DOCUMENTAZIONE CONNESSA


Come ogni anno arrivano le prime scadenze ed i consulenti fiscali chiedono
ai loro clienti la consegna della documentazione connessa agli adempimenti
fiscali da eseguire nel 2021 con riferimento all'esercizio 2020.
Vediamo nel dettaglio il tipo di documentazione idonea al corretto
adempimento delle scadenze.
Per le Certificazioni Uniche (CU) ed il 770 occorrono i seguenti documenti:
1. fatture dei fornitori pagate dal condominio nel corso del 2020,
un'attenzione particolare deve essere dedicata ai fornitori con regime
dei minimi e forfettario perché anche questi, seppur privi di ritenuta,
vanno inseriti tra i percipienti/fornitori del condominio ed anche a loro va
consegnata la Certificazione Unica; bisogna inoltre porre in evidenza
come sia necessario consegnare la Certificazione anche ai cosiddetti
percipienti occasionali che svolgono la loro prestazione ex art. 2222 del
Codice Civile rilasciando quindi al condominio una ricevuta (non una
fattura in quanto sono senza Partita IVA) soggetta a ritenuta del 20% in
occasione del pagamento ricevuto per la loro opera;
2. data del pagamento (molto importante per la quadratura con il 770);
3. data del versamento delle ritenute con i codici di legge (1019, 1020,
1040), in alternativa si può consentire, con delega al consulente fiscale,
l'accesso al cassetto fiscale del condominio da cui estrarre copia dei
versamenti.
Ricordiamo che per il 2021 (salvo proroghe e variazioni in corso d'anno) le
Certificazioni Uniche vanno inviate telematicamente entro il 16 marzo 2021,
entro lo stesso termine vanno consegnate ai percipienti le certificazioni
cartacee.
Termine invio del modello 770/2021 (salvo proroghe e variazioni in corso
d'anno) sarà il 31 ottobre 2021 (in realtà il 2 novembre 2021 perché il 31
ottobre cade di domenica ed il 1 novembre e' la Festa di Ognissanti e quindi il
termine viene rinviato come di consueto al primo giorno non festivo
successivo). Questo termine riveste una grande importanza perché termine ultimo per i
ravvedimenti di ritenute da versare in relazione a fatture pagate nel 2020.
Purtroppo con riferimento alla consegna delle certificazioni cartacee segnalo
una anomalia ormai consolidata che crea un equivoco di fondo, infatti nel
caso in cui sia oggetto della certificazione un reddito di lavoro autonomo
(quindi se il percipiente è un soggetto in possesso di Partita IVA, a
prescindere se abbia un regime contabile normale o forfettario) il termine di
invio telematico è in realtà coincidente con quello relativo al 770/2021 quindi il
31 ottobre 2021 (2 novembre 2021 per quanto abbiamo detto poco sopra) e
quindi differisce in maniera rilevante rispetto al termine previsto per la
consegna cartacea (16 marzo 2021), in questi casi sarebbe opportuno
individuare un termine diverso (magari il 31 maggio) per la consegna
cartacea.
Il maggior termine concesso per l'invio telematico è connesso al fatto che
tali redditi non rientrano nel 730/2021 e quindi non precompilano la
dichiarazione Modello Redditi PF 2021 (tra le proposte di riforma del fisco di
cui si sta parlando in queste ultime settimane c'è però quella di precompilare
anche le dichiarazioni dei lavoratori autonomi, vedremo se questa eventuale
novità inciderà sui termini anzidetti).
Se invece il reddito oggetto di certificazione è quello da prestazione
occasionale ex art. 2222 del Codice Civile (trattandosi dunque di un reddito
necessario alla precompilazione del 730/2021) il termine per l'invio telematico
è fissato al 16 marzo 2021 e quindi la coincidenza tra consegna cartacea ed
invio telematico non crea discrasie temporali. Ovviamente l'invio telematico
oltre i termini di legge comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.

dott. Marco Spera
Segretario ALAC Genova



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