| Giurisprudenza - Parte dinamica |
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Cass.7891/00: Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, per cui l'Amministratore ha solo una rappresentanza che non priva i condomini di poter agire personalmente a tutela dei propri diritti, costituendosi, anche personalmente, e per la prima volta, in appello. Cass. 10815/00: L'amministratore di condominio configura un rapporto di mandato con rappresentanza, per cui alla scadenza del rapporto, è tenuto a restituire tutte le somme in suo possesso a prescindere dalla gestione cui le somme si riferiscono. Cass. Penale 19678/01: Incombe sull'amministratore il dovere di eliminare ogni pericolo di crollo in un edificio (nellaspecie un pezzo di cornicione), per cui la responsabilità dei condomini sussiste solo quando l'amministratore, per un fatto accidentale, non abbia potuto provvedere. Cass. 4706/01: I procedimenti per la nomina e la revoca di amministratore, essendo ricompresi tra quelli non contenzionsi di volontaria giurisdizione, non sono sottoposti alla disciplina della soccombenza, per cui le spese legali fanno carico al procedente. T.Bo 1471/00: L'effetto purgativo della vendita giudiziaria non si applica in limitazione all'art. 63 disp. att. c.c., in quanto l'acquirente rimane vincolato alle spese sorte nell'anno in corso e in quello precedente anche se l'immobile è stato acquistato all'asta. I crediti del condominio necessari per il mantenimento della cosa comune devono essere assegnati dal Giudice in prededuzione agli altri creditori. T. GE 1501/01: Qualora il compenso dell'amministratore sia concordato in via forfettaria, non è dovuto compenso straordinario per lavori specifici. Cass. 697/00: In mancanza di una norma che disponga altrimenti, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea. Per cui non vi sono conseguenze sulle decisioni prese in seconda convocazione, se la prima sia andata deserta a causa dell'orario notturno. Cass. 126/00: Non rientra tra le competenze dell’assemblea modificare i criteri di ripartizione di cui alla legge o al regolamento contrattuale, per cui la relativa delibera è nulla, mentre rientra la concreta ripartizione di una spesa, anche eseguita su principi illegittimi, per cui la relativa delibera è meramente annullabile. Cass. 4721/01: Nei condomini minimi (formati da due soli condomini) non si applicano le maggioranze relative al condominio (non essendo possibile raggiungere le maggioranze di "teste") per cui si applicano quelle relative alla comunione (artt. 1105, 1106 c.c.). Cass. 15010/00: La delibera assembleare non può approvare in blocco genericamente le spese, ma deve distinguere analiticamente le spese per l'uso delle parti comuni e le spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria). Cass. 2301/01: Il principio secondo il quale è nulla la delibera che modifica i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123 ma è annullabile quella che, in concreto, ripartisce le spese su criteri sbagliati, non si applica quando l'assemblea consapevolmente deroghi una tantum i criteri di ripartizione di una spesa nel qual caso la delibera è nulla. C. A. Lecce (Taranto) 257/98: L'azione di annullamento non è esperibile se la delibera viziata è stata sostituita da una legittima. T.NA 28/11/00: il principio secondo il quale solo l'assente o il dissenziete può impugnare la delibera annullabile, non si applica se il condomino, presente per delega, ha votato favorevolmente ad un punto che non figurava all'ordine del giorno, atteso che, in questo caso, il delegato ha votato in difetto di valida procura, ovvero senza poteri. T. BO. 639/00: Non costituisce innovazione, da approvarsi con la relativa maggioranza, la installazione di una recizione metallica sostitutiva di paletti, atteso che non viene mutata l'entità materiale del bene, attarverso la sua radicale trasformazione. Atti dell'amministratore: Cass. 15283/00:L'amministratore è tenuto, secondo l'ordinaria diligenza, al fine di assicurare la corretta convocazione dell'assemblea, a svolgere le dovute indagini per rintracciare i condomini non più presenti al precedente recapito, anche chiedendo notizie agli altri condomini. Nel 1999 ho iniziato lavori di ristrutturazione di un immobile abitativo in relazione ai quali ho prodotto comunicazioni per la detrazione del 41 per cento. I lavori sono proceduti lentamente, tant'è che verranno ultimati, presumibilmente, entro il 2002. Per le spese sostenute nel 1999 ho chiesto la detrazione Irpef nella misura del 41%, per quelle sostenute nel 2000 nella misura del 36 per cento. Potrò furire del 36% anche per le spese che sto sostenendo nel 2001 ed eventualmente anche per quelle che sosterrò entro il 30 giugno 2002? Luigi Stassano - CASALMAGGIORE Nell'ipotesi descritta sembra trattarsi di un unico intervento iniziato nel 1999 con lavori di durata pluriennale. In questo caso nell'ipotesi in cui non sussistano nuovi interventi rispetto a quelli abilitati dal provvedimento urbanistico del 1999 (Dia, autorizzazione o concessione edilizia), la detrazione Irpef continua ad applicarsi per tutti i pagamenti delle spese effettuati con bonifico bancario ed eseguiti entro il prossimo 31 dicembre 2001 (termine prorogato nel disegno di legge finanziaria in discussione in Parlamento al 30 giugno 2002). A questo fine, infatti, si sottolinea che non rileva ai fini dell'ammissibilità dei benefici la data di esecuzione dei lavori o quella di emissione della fattura, ma la data del bonifico bancario. Nell'ipotesi, per contro, di nuovo intervento per il quale occorre un nuovo provvedimento urbanistico, ai fini della detrazione Irpef è necessario attivare una nuova procedura per la richiesta dei benefici (comunicazione al centro servizio e all'Asl). |