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Regolamento pubblicità

D.P.R. del 16/01/95, n. 42

Regolamento di attuazione delle Legge 14/06/93, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi a favore delle persone handicappate

Art. 1. Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni
(1). L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilità e di sicurezza di cui alla L. 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, nonché dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268.
(2). Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilità e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, né possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione può avvenire su una sola parte dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
(3). Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicità non deve superare i due centimetri.
(4). L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.

Art. 2. Procedure
(1). I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'uffico al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonché il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potrà in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
(2). La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1.
(3). Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.

Art. 3. Istituzione capitolo nei bilanci comunali.
(1). I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità stabilite dall' art. 3 della L. 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.




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