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Ascensori, le leggi degli impianti

L. 24 Ottobre 1942, n. 1415
Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato
(In G.U. n. 297 del 16 dicembre 1942)

Art. 1:
1.Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi e ad usi privati, anche se accessibili al pubblico:

  • Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone
  • Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone
  • Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico
  • Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone a di portata non inferiore a chilogrammi 25
  • Categoria E - ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

2.Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
3.Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie di tram o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art. 2:
1.Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
2.La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.
3.La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di cat. A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di cat. C ed ogni quattro anni per i montacarichi di cat. D.

Art. 3:
1.Ogni ascensore di cat. A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
2.I montacarichi di cat. C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di cat. D ogni quattro anni. Il rinnovo della licenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.
3.É in facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.
4.Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.
5.In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.

Art. 4:
1.Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.
2.Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.
3.Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.
4.La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.

Art. 5:
1.Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.
2.Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 6:
1.Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del genio civile.
2.Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.
3.La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
4.Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.
5.Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile.
6.Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.

Art. 7:
1.La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A), annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel n. 3413 della tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.
2.Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
3.Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso nelle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di Uffici dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
4.Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale.
5.Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.

Art. 8:
1.Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.
2.Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato del lavoro.
3.Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).

Art. 9:
1.È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2.É inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3.Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 10:
1.Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, e dell'articolo unico del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1787 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388.

Art. 11:
1.Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire seicentomila.
2.Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e della ammenda si applicano congiuntamente.
3.Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire quattrocentomila.

Art. 12:
1.Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per la comunicazione e per le corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.




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