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Testo unico

Istituzione dell'«attestato di competenza» e delega al Governo
per la disciplina delle professioni non regolamentate
(Testo unificato C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL)
 
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE, COME RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
Art. 1.
(Definizione).

1. Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Attestazione di Competenza).

1. Nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito «l'attestato di competenza» con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

L'attestato di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i prestatori che ne facciano richiesta, anche da organismi di certificazione delle persone.

3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui all'articolo 3, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. Tali validazioni possono essere altresì rilasciate dagli organismi di certificazione delle persone di cui al comma 2.

4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale, di cui all'articolo 3, che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita dell'attestazione, salvo il caso di adesione ad altra associazione professionale riconosciuta ai sensi della presente legge. In tale fattispecie la validità dell'attestato è prorogata di tre mesi, onde consentire il rinnovo dell'attestato da parte della associazione prescelta dall'interessato. Decorso tale termine l'attestato perde di validità.

 
Art. 3.
(Associazioni Professionali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, può essere istituito un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, in apposito elenco le associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi - definiti con le parti interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi di certificazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 - necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:

a) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;

b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;
d) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;
e) le modalità di aggiornamento professionale.

3. I criteri qualificativi fissati sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime all'elenco di cui al comma 1.

4. All’istituzione e al funzionamento del Dipartimento di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

 
Art. 4.
(Delega legislativa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali e gli organismi di certificazione per essere registrate nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti princìpi:

a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, escludere ogni fine di lucro;

b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e fissato procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;

c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell'Associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell'impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività.

d) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

Art. 5.
(Doveri del titolare dell'attestato di competenza).
1. Il titolare dell'attestato di competenza ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.
Art. 6.
(Vigilanza)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, vigilano sull’operato delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione.

2. La Presidenza del Consiglio, anche su segnalazione delle Regioni, provvede alla cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 3, con conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui all’articolo 2, delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione nel caso di irregolarità, perdita dei requisiti o prolungata inattività dei medesimi.




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